T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 20-05-2011, n. 4429 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorso in epigrafe è diretto avverso l’ordinanza n. 14 del 22 ottobre 2009 dell’ENAC, nonché gli atti ad essa preordinati;

– la proposizione del gravame risultava soggetta al termine ordinario decadenziale di sessanta giorni, stabilito dall’art. 21 della legge n. 1031/71 (ora dall’art. 29 del DLgs n. 104/2010), decorrente dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se prevista da disposizioni di legge o di regolamento;

– il ricorso giurisdizionale in epigrafe veniva spedito per la notifica il 13 aprile 2011 e dunque ben oltre il suddetto termine decadenziale;

RILEVATO che

– l’ ordinanza n. 14/2009 entrava in vigore soltanto il 21 febbraio 2011, allorché con provvedimento in pari data la Direzione Aeroportuale di Fiumicino ne disponeva l’entrata in vigore, dopo che, in data 6 novembre 2009, la stessa Direzione aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato della entrata in vigore della ordinanza medesima in relazione alla pendenza, dinanzi al Tar del Lazio, sez. IIIter, di un ricorso proposto avverso il suindicato provvedimento da parte di alcune associazioni di N.C.C. ed alle trattative in corso con le medesime;

– il suindicato ricorso era stato proposto anteriormente alla data originariamente fissata per l’entrata in vigore della ordinanza de qua;

RITENUTO che:

– ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso in epigrafe, risulta irrilevante la temporanea sospensione dell’efficacia (recte: dell’entrata in vigore) dell’ordinanza, trattandosi nella specie di un mero differimento, a data da definire, dell’entrata in vigore del provvedimento amministrativo, e quindi di circostanza comunque successiva alla definizione del procedimento di formazione dell’atto, come tale inidonea ad escludere sia la piena esistenza giuridica e la presunzione di legittimità del provvedimento de quo, sia l’asserita portata lesiva del medesimo, essendo solo differita ad un momento successivo, per effetto della disposta sospensione, la concreta produzione degli effetti pregiudizievoli prospettati con il gravame in epigrafe;

– pertanto, il ricorso giurisdizionale in epigrafe si appalesa tardivo in quanto intempestivamente proposto e deve dunque essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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