Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19329 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciata il 27 febbraio 2006 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di B.R. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000.

La CTR aveva richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 156/2001 assumendo che la organizzazione se era elemento connaturale all’impresa non lo era per l’attività professionale, e la circostanza che il contribuente avesse dichiarato beni strumentali non costituiva di per sè prova di autonoma organizzazione.

La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c. per non avere ritenuto l’agente di commercio, e come tale imprenditore,in ogni caso soggetto all’IRAP, ovvero,per averlo ritenuto lavoratore autonomo e avere richiesto la necessità di dipendenti e capitali esterni, e per avere posto a carico dell’Amministrazione l’onere della prova della esistenza di autonoma organizzazione; deduce altresì vizio motivazionale in ordine al concetto di organizzazione.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata nuovamente rimessa alla decisione in pubblica udienza dopo che era stato disposto rinvio a N.R. avendo l’Agenzia depositato attestazione rilasciata dalle Poste Italiane di presentazione in data 28/01/2010 di richiesta di duplicato della ricevuta di ritorno della notificazione.
Motivi della decisione

E’ stato depositato attestato delle Poste in cui si legge "non è possibile emettere il duplicato da Lei richiesto in quanto agli atti dell’ufficio non risulta nulla". Dal tenore della risposta emerge o che la ricevuta di ritorno non è stata mai acquisita o che, per decorso dei termini regolamentari, gli atti sono stati eliminati.

Orbene, tenuto conto dell’epoca della notifica (consegna il 12/05/2007), appare evidente l’inerzia del notificante, onde non si potrebbe nemmeno porre un problema di rimessione in termini (SS.UU. n. 627/2008). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non essendosi l’intimato difeso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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