Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’istanza di revisione presentata da C.M.G. volta ad ottenere l’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato ma poi non provvedeva alla presentazione dei motivi.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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