T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 809 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, esponeva di aver subito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di cui in epigrafe, oggetto dell’odierna impugnativa al pari dell’esito negativo del proposto ricorso gerarchico.

Nel ricostruire in fatto la vicenda che ha portato all’irrogazione della sanzione, venivano quindi dedotte le seguenti censure agli atti impugnati:

– violazione degli artt. 2 e 8 comma 2 c bis) l. 241/90 per superamento del termine del procedimento, nonché per inadeguatezza del termine di 30 gg;

– violazione degli artt. 7 s. l. 241 cit., 59 65 e 66 dPR 545/86, in quanto la mancata individuazione a monte della sanzione comporta la mancata individuazione a priori del procedimento con lesione del diritto di difesa;

– violazione dell’art. 6 b) l. 241 cit., eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo iniziata tardi ed essendo incompleta;

– violazione dell’art. 301 del cod pen mil di pace essendosi il ricorrente attenuto alle proprie prerogative;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo il ricorrente sempre edotto dei fatti i superiori;

– violazione dell’art. 59 dPR 545 cit. e 3 l. 241 cit. per carenza di motivazione dell’irrogazione di sanzione;

– sproporzionalità della sanzione irrogata.

L’amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 19/5/2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso appare infondato.

In generale, va ricordato che, per costante giurisprudenza, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, ivi compreso il personale militare, la valutazione dei fatti contestati, la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1203 e T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 21 ottobre 2010, n. 32932).

Nel caso de quo l’analisi degli atti prodotti evidenzia come l’amministrazione abbia svolto una approfondita attività istruttoria nonché una adeguata valutazione degli esiti della stessa, confluita nella determinazione finale. In proposito, se per un verso lo stesso gravame non evidenzia quale adempimento istruttorio sarebbe concretamente carente ed in grado di mutare la valutazione, né quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati travisati nel provvedimento finale, per un altro verso l’analisi degli atti esclude la sussistenza di elementi qualificabili nei termini di sindacabilità sopra richiamati.

Nel dettaglio, le censure appaiono generiche e prive di elementi qualificabili nei termini predetti: relativamente alla presunta violazione dei termini procedimentali, invero non dedotta in sede gerarchica e sollevata qui in termini contraddittori (per un verso sarebbe stato violato per un altro sarebbe stato troppo breve), la censura viene formulata in relazione alla legge generale e non coglie nel segno, considerato che per opinione costante tali termini assumono carattere ordinatorio; né la riduzione del termine stesso risulta aver leso le garanzie partecipative, esercitate pacificamente dall’odierno ricorrente. Analogamente, con riferimento alla lesione del diritto di difesa per incertezza sul procedimento seguito, la censura è smentita già dalla semplice analisi delle contestazioni, formulate in termini chiari ed esaustivi nonché dal comandante competente per le sanzioni del tipo poi irrogato.

Se per quanto concerne la completezza dell’istruttoria valgono i principi e le considerazioni sopra svolte, in ordine all’esercizio delle prerogative la norma militare invocata conferma quanto contestato al ricorrente, a fronte della riferibilità delle indagini al militare col più alto grado che gli altri graduati sottoposti, tra cui nel caso de quo il ricorrente, hanno l’obbligo di riferire senza iniziative autonome specie se prive dei crismi dell’urgenza. Del tutto generica ed indimostrata è l’affermazione in ordine alla circostanza per cui il ricorrente avrebbe informato i superiori: sul punto, mentre nessun elemento o documento specifico è emerso, dagli atti emergono solo elementi in senso contrario, come compiutamente posto a base del provvedimento sanzionatorio. Peraltro, anche a voler dar per non contestati alcuni elementi invocati circa presunti avvisi telefonici o l’acquisizione di ulteriori relazioni, nessuno degli stessi appare in grado di inficiare, in termini di travisamento fatti od illogicità, le contestazioni poste a fondamento della sanzione disciplinare in contestazione ed i numerosi elementi posti a base della stessa (cfr. ad es. l’esaustivo rapporto disciplinare).

Analoghe considerazioni vanno estese alle censure dedotte avvero la motivazione e l’entità della sanzione: alla totale genericità delle stesse si aggiunge l’assenza dell’indicazione di qualsiasi elemento tale da integrare i necessari elementi del travisamento fatti e dell’illogicità. Valgono quindi i principi espressi dalla costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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