Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19326 Dichiarazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Fratelli Bassi Autotrasporti s.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, notificata il 17 gennaio 2005 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, recante l’iscrizione a ruolo della complessiva somma di Euro 53.382,69 per irpeg, irap, iva e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato della Dichiarazione Modello Unico 2000 (relativa all’esercizio 1999).

A seguito di tale controllo era emerso che la società aveva presentato la dichiarazione relativa all’anno di imposta 1999 soltanto nel 2004. Pertanto, l’ufficio aveva ripreso a tassazione un credito di imposta di Euro 46.551,36 portato in compensazione dalla contribuente tardivamente, con aggravio di sanzioni ed altri oneri di legge.

La CTP adita, con sentenza del 28 giugno 2005, ha accolto in parte il ricorso della società, ha confermato il recupero d’imposta, ma ha annullato le sanzioni, ritenendo incolpevole il ritardo nella presentazione della D.U. 2000, con la quale sarebbe stato possibile beneficiare della detrazione.

Entrambe le parti hanno proposto appello. Con appello principale, l’ufficio si doleva della vanificazione delle sanzioni e, con appello incidentale, la società eccepiva che se il ritardo nella presentazione della dichiarazione fiscale era stato ritenuto incolpevole, si sarebbe dovuto riconoscere piena efficacia alla stessa, anche ai fini della compensazione del credito d’imposta.

La CTR ha accolto l’appello della società ed ha annullato totalmente la cartella impugnata, sul rilievo che non si verifica decadenza dal diritto alla compensazione dei crediti di imposta, per omessa o intempestiva presentazione della dichiarazione, se comunque "la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza".

L’Agenzia delle Entrate ricorre oggi contro la menzionata società contribuente, per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

Il ricorso ha assunto il N. R.G. 23155/2008 e la parte intimata non ha svolto attività difensiva nella fase scritta, ha presentato una istanza di riunione del ricorso N. R.G. 23155/2008 al ricorso N. 23457/2010, per connessione soggettiva ed oggettiva ed è stata poi rappresentata da un proprio difensore che ha partecipato alla udienza di discussione, come da verbale di udienza.

La stessa società Fratelli Bassi Autotrasporti s.r.l. con istanza del 30 dicembre 2005 (quindi, dopo l’intervento della pronuncia della CTP sul ricorso proposto avverso la cartella esattoriale, che aveva confermato il recupero di imposta, pur eliminando le sanzioni) chiedeva il rimborso del credito iva di Euro 46.551,36, relativo a) 1999 (oramai disconosciuto dalla CTP) ed impugnava poi il silenzio rifiuto.

Nasceva così un secondo processo avente ad oggetto la spettanza del credito iva del 1999, ma non anche le sanzioni, già annullate dai giudici di merito del processo parallelo.

La società contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso perchè il credito iva risultava dalla dichiarazione relativa al 1999, anche se tale dichiarazione era stata presentata in ritardo, nel 2004. L’ufficio ribadiva che l’omessa presentazione della dichiarazione (intendendosi omessa, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, anche la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni) non consente l’esercizio del diritto al rimborso.

La CTP ha accolto il ricorso della contribuente, sul rilievo che la società, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione, aveva regolarmente annotato le fatture del 1999 dalle quali risultava il credito vantato.

L’ufficio ha proposto appello, eccependo che l’omessa presentazione della dichiarazione aveva determinato la decadenza dal diritto alla detrazione, con la conseguenza che non era più possibile recuperare l’iva in questione nemmeno richiedendone il rimborso.

Anche perchè se venisse legittimato il sistema della doppia opzione vi sarebbe il rischio di duplicare gli effetti del credito di imposta (portato in compensazione prima e chiesto a rimborso poi).

La CTR ha accolto l’appello dell’ufficio, condividendo il rilievo che la doppia possibilità di utilizzo del credito comporterebbe il rischio di una duplicazione dello stesso.

La Fratelli Bassi Autotrasporti s.r.l. ricorre oggi per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi. Il ricorso ha assunto il N. R.G. 23457/2010. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso n. R.G. 23457/2010, al ricorso n. R.G. 23155/2008, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c.. Le parti sono le stesse, la causa petendi è la stessa (credito iva 1999, recuperato dall’ufficio mediante iscrizione a ruolo e poi negato in rimborso mediante silenzio rifiuto). Cambia soltanto il petitum che, nel primo processo, è costituito dalla richiesta di annullamento della cartella esattoriale, previo riconoscimento della legittimità della detrazione operata dalla società, mentre nel secondo processo è costituito dalla richiesta di riconoscimento del diritto al rimborso del credito iva vantato, con conseguente annullamento del silenzio rifiuto.

Giova premettere che non vi è contestazione sulla sussistenza del credito iva in questione. La doppia controversia riguarda esclusivamente la legittimità della utilizzazione del credito attraverso il meccanismo della detrazione e il rifiuto opposto dalla amministrazione alla richiesta di rimborso. La peculiarità della vicenda processuale è costituita dal fatto che la società ha promosso due diverse azioni, sebbene con tempi sfalsati, per recuperare il credito di imposta. Con la prima contesta l’iscrizione a ruolo e difende la legittimità della diritto alla detrazione esercitato con la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta, benchè tardiva; con la seconda, in pendenza del precedente giudizio, chiede il rimborso dell’iva di cui sarebbe creditrice. Ma tale credito potrebbe emergere soltanto nel caso in cui il giudizio sulla legittimità della iscrizione a ruolo si concludesse con una decisione a favore dell’amministrazione finanziaria.

L’anomalia della vicenda in esame nasce da una errata gestione del doppio canale processuale, in quanto il processo relativo alla richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell’art. 395 c.p.c., in attesa dell’esito del giudizio relativo alla pretesa fiscale avanzata con la cartella. anche perchè il diritto al rimborso, ricorrendone i presupposti, può essere esercitato soltanto dopo che il pagamento, asseritamente indebito, sia avvenuto.

La sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (non essendo ipotizzabile la riunione trattandosi di processi pendenti in diverso grado) avrebbe neutralizzato l’eccezione relativa al rischio del doppio recupero dell’imposta da parte del contribuente, ove mai fosse risultato vittorioso in entrambi i giudizi ed avrebbe anche escluso il rischio opposto in danno del contribuente.

2. Nel merito, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 48/02/07, appare fondato.

Venendo all’esame dei singoli motivi, con il primo motivo, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7, in quanto sulla base della citata disposizione la presentazione della dichiarazione annuale con ritardo superiore ai novanta giorni equivale ad omessa presentazione, con la conseguenza che, scaduto tale termine, il diritto alla detrazioni non può essere più esercitato (in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta (nella specie il 1999), attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo 8nella specie il 2000) (Cass. 16477/2004, 433/2008, 7172/2009). La stessa giurisprudenza riconosce, in tal caso, che il contribuente può soltanto esercitare il diritto al rimborso, ricorrendone i presupposti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, nella specie, la presentazione della dichiarazione annuale avvenuta nel 2004, non consente il recupero del credito d’imposta mediante detrazione.

3. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la difesa dell’Agenzia denuncia che la decisione impugnata si regge su una ultrapetizione, in quanto la CTR ha affermato che per beneficiare del diritto alla detrazione sia sufficiente aver provveduto agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, senza che mai la società abbia formulato una richiesta in tal senso, La censura è fondata, perchè effettivamente non risulta che la difesa della società abbia invocato la citata disposizione di legge, che comunque avrebbe dovuto essere supportata da accertamenti in fatto, mai espletati. In punto di diritto, poi, la tesi sposata dalla CTR si pone in contrasto con la già citata giurisprudenza di questa Corte.

4. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata per le ragioni esposte. La causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto il principio di diritto affermato porta alla necessaria conclusione che legittimamente l’ufficio ha proceduto ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Pertanto, va rigettato il ricorso introduttivo della società. 5. Merita accoglimento anche il ricorso proposto dalla società per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 88/50/09.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 52, eccepisce che quando, come nella specie, il credito d’imposta non è contestato ed il relativo recupero mediate detrazione è stato ritenuto illegittimo, il contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso, contrariamente a quanto affermato dalla CTR. La censura appare fondata perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la decadenza dal diritto di portare in detrazione i crediti di imposta, riguarda soltanto la possibilità di compensare i crediti con i debiti fiscali, ma non annulla il diritto al credito che può essere esercitato mediante richiesta di rimborso dell’eccedenza (v. Cass. 16257/2007, 13056/2004, 523/2002, oltre alla giurisprudenza già citata).

6. Resta assorbito il secondo motivo, peraltro inammissibile per carenza del quesito sintesi. Tuttavia, va rilevato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., che la preoccupazione della CTR, che ha portato al rigetto del ricorso della società, derivante dal rischio che venisse riconosciuto il diritto al rimborso, mentre ancora era pendente il processo relativo alla legittimità della iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere fugata utilizzando l’istituto della sospensione necessaria del processo pregiudicato (nella specie quello relativo al rimborso), in attesa dell’esito del processo sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Definito oramai il giudizio pregiudiziale sulla legittimità della iscrizione a ruolo, con esito favorevole all’Agenzia delle Entrate, non vi è più il rischio della duplicazione degli effetti del credito di imposta e, quindi, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., mediante accoglimento della domanda della società, introduttiva del giudizio.

7. Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, degli esiti alterni dei gradi di giudizio di merito e della reciproca soccombenza nel giudizio unificato di legittimità, sussistono giuste ragioni per compensare le tutte le spese dei giudizi di merito e della fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso n. R.G. 23457/2010 al ricorso n. R.G. 23155/2008 e li accoglie entrambi. Cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società riferito alla impugnazione della cartella esattoriale (oggi R.G. 23155/2008) ed accoglie, invece, il ricorso della stessa società riferito alla impugnazione del silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso (oggi R.G. 23457/2010). Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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