Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

II Tribunale di Como condannava V.A. e A.V. per il reato di cui all’art. 659 c.p. per aver arrecato disturbo in ora notturna non impedendo ai loro due cani di abbaiare. Osservava che il fatto era stato denunciato da un vicino ed era stato provato da accertamenti di P.G. che erano intervenuti in ora notturna una volta ed avevano accertato il rumore proveniente dall’appartamento degli imputati e dagli esiti di un procedimento civile. Non aveva rilievo invece che il denunciante assumesse psicofarmaci e che altri vicini, possessori di cani, non avessero denunciato alcun disturbo, visto che la condotta denunciata aveva in se la potenzialità di arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.

Avverso la decisione presentavano appello, poi convertito in ricorso, gli imputati deducendo l’insussistenza degli elementi oggettivi del reato in quanto gli unici ad aver sentito i latrati dei cani erano i due denuncianti, mentre tutti gli altri vicino lo avevano negato;

inoltre la consulenza assunta in sede civile era stata smentita da altra consulenza di parte. Infine gli unici ad avere una abitazione confinante con il ricovero dei cani erano i denuncianti e quindi non sussisteva la potenzialità della condotta ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di soggetti.

Si osserva che l’impugnazione risulta proposta e sottoscritta dal solo difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p., per ciascuno.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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