T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-05-2011, n. 1287 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe il sig. L.P. espone di aver ricevuto, in data 19 novembre 2008, la comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di riduzione a 10 punti del punteggio relativo alla sua patente di guida, per effetto delle annotazioni registrate nel periodo compreso tra il 2 settembre 2005 e il 20 agosto 2008. Deduce, altresì, di aver inspiegabilmente ricevuto, in data 30 aprile 2009, la notifica del provvedimento di revisione della patente, che è stata disposta in ragione di una ulteriore annotazione del 2 settembre 2005, mai prima comunicata, di esaurimento totale del punteggio.

Il ricorrente censura il provvedimento di revisione perché non preceduto dalla comunicazione della variazione che ha determinato l’azzeramento del punteggio e invoca l’affidamento incolpevole nella disponibilità di 10 punti che sarebbe stato indotto dalla comunicazione del 19 novembre 2008 relativa alle infrazioni registrate nel periodo 2005/07 (primo motivo); deduce, inoltre, l’illogicità del provvedimento sul rilievo che la revisione è stata disposta in data 20 aprile 2009 a fronte di un’infrazione commessa quattro anni prima e ribadisce di non essere stato messo in condizioni di frequentare i corsi di recupero per la convinzione di non avere a suo carico ulteriori pendenze pregiudizievoli (secondo motivo).

2) Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha depositato in data 7 luglio 2009 memoria difensiva con la documentazione di causa.

Con tali produzioni l’amministrazione osserva che il ricorrente, in data 19 febbraio 2005, era incorso in due distinte infrazioni per eccesso di velocità (verbale 1020260) e per guida in stato di ebbrezza (verbale 050002573); di esse, la prima ha dato luogo all’immediata decurtazione di 10 punti regolarmente comunicata, mentre la seconda veniva definita soltanto in data 13 marzo 2009 in esito al processo penale instaurato a carico del ricorrente, con conseguente perdita di 10 punti annotata il 25 marzo 2009. Espone, altresì, che il temporaneo reintegro del punteggio nella misura integrale, disposto in data 19 luglio 2007, era stato in parte assorbito da due ulteriori infrazioni, commesse dall’interessato in data 1 dicembre 2007 e comunicate nel corso del 2008, con relativa perdita di dieci punti.

3) Con atto depositato in data 10 novembre 2009, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti di impugnazione avverso l’annotazione del 25 marzo 2009, deducendo: che il provvedimento di revisione si basa su un’annotazione 2 settembre 2005 radicalmente inesistente e comunque illegittima in quanto riferita ad infrazione non ancora definita a tale data e mai comunicata; che, diversamente da quanto indicato dalla difesa erariale, il reato di guida in stato di ebbrezza è stato definito non il 13 marzo 2009, ma con sentenza patteggiata in data 13 luglio 2007, che di conseguenza l’annotazione 25 marzo 2009 e la revisione 20 aprile 2009 sono illegittime perché comunicate in violazione del termine previsto dall’art. 126 bis c.d.s. di trenta giorni dalla definizione della contestazione; che in ogni caso nessuna comunicazione dell’annotazione è stata data al ricorrente, cui è stata preclusa la partecipazione ai corsi di recupero che avrebbe potuto frequentare se la contestazione definita con sentenza 13 luglio 2007 gli fosse stata tempestivamente comunicata in data antecedente all’infrazione 1 dicembre 2007, quando ancora disponeva di punteggio residuo.

Con ordinanza n. 920 del 23 luglio 2009 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno prodotto memorie difensive.

Il ricorrente ha depositato anche la comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione 2 febbraio 2010, dalla quale risulta il reintegro di dieci punti per l’infrazione rilevata il 19 febbraio 2005 (verbale n. 050002573) e la disponibilità del punteggio integrale, nonché la copia della patente rinnovata fino al 2 novembre 2020.

All’udienza il ricorso è stato spedito in decisione.

4) In via preliminare il Collegio osserva che le parti, nel corso della discussione orale, non sono state in grado di precisare se l’amministrazione abbia disposto il reintegro del punteggio e la conferma della validità della patente in doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare o in esito ad autonomo riesame della situazione. Non potendosi, pertanto, affermare con certezza che l’assetto dei contrapposti interessi abbia trovato stabile definizione, la produzione documentale del ricorrente non può costituire indice di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

5) L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio.

Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata.

Oggetto del giudizio non è la decurtazione del punteggio, ma il provvedimento con il quale è stata ordinata la revisione della patente che non costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica poteri connessi alla tutela dell’interesse pubblico e che pertanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La ratio sottesa a tale misura non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma quella di verificare la persistente presenza dei requisiti di idoneità in capo a chi, titolare di patente di guida, sia stato autore di plurime violazioni al codice della strada.

Per queste ragioni la relativa controversia appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062; TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757), non essendo invece applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce al giudice di pace le diverse controversie afferenti all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice.

In proposito vale altresì rimarcare che provvedimenti con i quali viene ordinato al titolare della patente di guida di sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2 settembre 2010 n. 4880).

6) Nel merito il ricorso è infondato.

Al riguardo si rende necessaria l’analisi del sistema normativo che regola la materia.

L’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina la patente a punti e stabilisce, al comma 1, che "All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".

Sul piano procedimentale il secondo comma precisa che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi….".

Inoltre, il successivo comma 3 specifica che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel sesto comma dell’art. 126 bis, ove si stabilisce che "Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento".

La comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse e che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

Invero, l’art. 6 del DM 29.07.2003 prevede che "Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio".

Il quadro normativo ora richiamato pone in capo all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

L’istituto introdotto dal legislatore importa che "ciascuna" variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit.), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.

In particolare, il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6): – che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; – che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio; – che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9).

Con tutta evidenza, il "meccanismo" prefigurato sconterebbe un’inestricabile incoerenza ove si consentisse all’amministrazione di effettuare, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione; per tale via, infatti, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l’espediente incentivante della frequenza di recupero.

Osserva ancora il Collegio come lo scopo della norma, volto a consentire all’automobilista la pronta "correzione" del proprio comportamento, non possa considerarsi sostituito dalla disposizione contenuta al terzo comma dell’art. 126 bis cit., secondo cui ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri; difatti, secondo il decreto ministeriale, la comunicazione dell’anagrafe è condizione necessaria per l’iscrizione a ciascun corso.

Tale adempimento deve ritenersi essenziale perché, permettendo al titolare della patente di essere edotto sullo stato del proprio punteggio, svolge una funzione che è al contempo garantista e dissuasiva rispetto ad ulteriori gravi violazioni di norme del codice della strada che potrebbero comportare ulteriori decurtazioni.

La comunicazione delle variazioni del punteggio costituisce un preciso onere dell’ufficio tenutario dell’anagrafe degli abilitati alla guida che non ammette equipollenti. Tali, in particolare, non possono considerarsi l’indicazione del fatto che l’infrazione accertata comporta la decurtazione del punteggio della patente, contenuta nel verbale, o la pubblicazione in tempo reale della situazione della patente di ciascun abilitato da parte dell’anagrafe degli abilitati alla guida.

Il verbale, infatti, non vale a rendere edotto il patentato della variazione del proprio punteggio (la quale, peraltro, si verifica solo al momento in cui la sanzione diviene definitiva). Mentre le forme di pubblicazione circa lo stato della patente, ai sensi della norma sopra richiamata, costituiscono un onere aggiuntivo e non sostitutivo della comunicazione individuale delle variazioni.

7) Le premesse svolte hanno valore dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia.

Come sopra precisato, la funzione essenziale della comunicazione delle variazioni di punteggio è quella di sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e permettere all’interessato l’iscrizione ai corsi che consentono il recupero dei punti, prima del loro completo esaurimento per effetto di ulteriori infrazioni.

Nella situazione in esame, il ricorrente è stato informato della riduzione del proprio punteggio a dieci punti con la comunicazione 19 novembre 2008; ne consegue che, già a tale data, l’interessato è stato posto in condizione di iscriversi agli appositi corsi di aggiornamento per il recupero del punteggio, ma ha ritenuto di non avvalersi di tale facoltà.

La mancata comunicazione dell’ulteriore annotazione relativa all’infrazione 19 febbraio 2005 (guida in stato di ebbrezza), successivamente definita con sentenza a pena patteggiata, non solo non ha in alcun modo limitato l’esercizio di detta facoltà, ma al contrario ha mantenuto integra la possibilità di frequentare i corsi; infatti, qualora l’anagrafe avesse comunicato l’ulteriore riduzione con l’azzeramento totale del punteggio, al ricorrente sarebbe rimasta definitivamente preclusa la partecipazione ai corsi di recupero.

In tale quadro l’omissione lamentata si è, in definitiva, risolta in un vantaggio per il ricorrente, mentre rimane irrilevante che questi, confidando erroneamente nella disponibilità di un residuo punteggio, non abbia ritenuto di iscriversi ai corsi di aggiornamento, com’era già abilitato a fare per effetto della comunicazione ricevuta in data 19 novembre 2008.

Quanto alla tardiva comunicazione della violazione commessa in data 2 settembre 2005 rispetto al termine previsto dall’art. 126 bis del codice della strada, trattasi di circostanza inidonea a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

La disposizione invocata stabilisce che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida." In base alla stessa norma, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Costituisce, in primo luogo, principio pacifico in giurisprudenza, che, salvo espressa previsione di legge (qui non ricorrente), i termini finali per la conclusione del procedimento non hanno carattere perentorio e il loro decorso non determina l’estinzione del potere.

Inoltre, il termine di cui trattasi non è stabilito per l’adozione dell’atto finale di revisione, ma è intermedio e interno al procedimento, con funzione meramente sollecitatoria stante la mancata previsione di sanzioni al riguardo; esso riguarda, infatti, la comunicazione diretta dall’organo di polizia all’anagrafe degli abilitati alla guida e decorre non dalla data dell’infrazione, ma dal momento in cui l’organo che ha accertato la violazione ha avuto conoscenza dell’avvenuta definizione del relativo procedimento sanzionatorio (v. comma secondo).

Nella specie, anche a prescindere dal considerare che dagli atti non risulta il momento in cui l’organo di polizia sia stato informato del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente osservare che la violazione del termine intermedio costituisce una mera irregolarità che non ridonda in motivo di illegittimità del provvedimento finale.

7) Infine, il Collegio osserva che, ove sia stato posto in essere un illecito penale (nella specie guida in stato di ebbrezza) prima di disporre la revisione della patente di guida occorre attendere l’esito del giudizio penale e solo, in relazione alla definizione dello stesso, è possibile provvedere di conseguenza. (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo Pescara, n. 714/04; TAR Piemonte n. 3010/2010).

Quanto sopra mette in evidenza come non possa neppure parlarsi di legittimo affidamento del ricorrente ad avere titolo alla partecipazione al corso di recupero. Anche ad ammettere il carattere non aggiornato della situazione descritta nella comunicazione inviata al ricorrente dal Ministero dei Trasporti il 19 novembre 2008 (dove si menzionava un punteggio residuo di dieci punti), nondimeno, l’interessato era in ogni caso consapevole di essere incorso in una seconda grave infrazione: quella, appunto, definita con la sentenza di condanna, implicante la perdita di altri dieci punti della patente, e doveva (o almeno avrebbe dovuto) avere ben chiaro che, essendo esaurito il punteggio a sua disposizione, sarebbe stato inevitabile sottoporsi alla revisione della patente di guida.

Non può quindi configurarsi alcun affidamento di buona fede in capo al ricorrente ed anche per questa via non può riconoscersi alcun rilievo al non tempestivo aggiornamento dei dati, che l’interessato ascrive all’amministrazione.

8) In conclusione, il ricorso è infondato nei sensi dianzi esposti.

La peculiarità della situazione di fatto posta a fondamento del ricorso proposto, consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando così dispone:

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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