T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 537 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 14.03.2011 il sig. H.W., cittadino cinese, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il decreto n. 2010/7623 con il quale il Prefetto di Torino aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di rigetto della sua istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

In relazione all’atto impugnato il ricorrente ha dedotto le censure di violazione di legge, per la mancata traduzione in lingua cinese sia del provvedimento di primo grado che di quello di riesame e per l’omessa audizione nel ricorso gerarchico, e di eccesso di potere per il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la p.a. addebitandogli ingiustamente la responsabilità di un errore di notifica commesso dall’Ufficio.

Il 13.04.2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato.

All’udienza in camera di consiglio del 13.04.2011, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata traduzione in Cinese del provvedimento impugnato e del decreto del Questore.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: l’omessa traduzione dei provvedimenti de quibus nella lingua madre del ricorrente – la cui reale incidenza sulla conoscibilità degli atti appare quanto meno dubbia, vista la lunga permanenza del sig. H.W. sul territorio nazionale (dal 1994) ed il rilascio in Italiano della procura al difensore – non integra, infatti, come sottolineato da costante giurisprudenza, un motivo di annullabilità, bensì una mera irregolarità che avrebbe potuto condurre, al massimo, ad una rimessione in termini del ricorrente ai fini dell’impugnazione (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20/01/2011, n. 154; Consiglio Stato, sez. VI, 16/12/2010, n. 9071).

Parimenti infondata è anche la seconda doglianza prospettata dal ricorrente, relativa alla mancata audizione da parte del Prefetto: il provvedimento con cui si decide su un ricorso gerarchico costituisce, in verità, l’espressione finale di un procedimento contenzioso amministrativo disciplinato dal d.P.R. n. 1199 del 1971 che non prevede l’ audizione della parte, ma affida alle censure e memorie scritte la possibilità, per la medesima, di far valere le proprie ragioni (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12/05/2003, n. 4105).

Con l’ultimo motivo di ricorso il sig. H.W. ha lamentato di non essere stato informato dall’Amministrazione, a causa di un errore di notifica dell’Ufficio, della necessità di integrare la documentazione allegata alla sua domanda e di non aver, dunque, potuto tempestivamente depositare i documenti che avrebbero condotto all’accoglimento della sua istanza.

Anche tale censura non può essere condivisa: da un lato, infatti, dalla documentazione in atti, il ricorrente appare essere stato informato una prima volta, il 28/07/2009, quando si era recato per i rilievi dattiloscopici presso lo Sportello Polifunzionale, della necessità di produrre, a prova del requisito reddituale, il cd. "bilancino" ed il Modello Unico 2009 (cfr. doc. n. 1 dell’Amministrazione, apparentemente sottoscritto dall’interessato), dall’altro egli risulta non aver più ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, nonostante i tentativi effettuati dai Commissariati di P.S. "Barriera Milano" e "Dora Vanchiglia", non per un errore di notifica, ma a causa della sua irreperibilità all’ultimo domicilio conosciuto (correttamente indicato nei rapporti di tentata notifica come Largo Cigna n. 73).

Su tali circostanze il Prefetto di Torino ha fondato il suo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico che, anche in considerazione dell’insufficienza, in ogni caso, del reddito dimostrato, appare ragionevolmente motivato e scevro dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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