Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 20-05-2011, n. 20148 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 15 ottobre 2010 e depositata il 18 ottobre 2010, il Tribunale ordinario di Catania, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione del condono avanzata dal condannato S.V., motivando: l’instante avrebbe dovuto interessare il Pubblico Ministero ai fini del preventivo scioglimento del cumulo (materiale), contenuto per effetto del criterio moderatore nella pena complessiva di trenta anni di reclusione; il giudice della esecuzione non dispone di elementi per stabilire se il condannato abbia diritto al condono.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Domenico Cannavo, mediante atto s.d., depositato il 7 dicembre 2010, col quale sviluppa quattro motivi.

2.1 – Col primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale censurando l’omesso accertamento delle condizioni per l’applicazione dell’indulto.

2.2 – Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e), inosservanza degli artt. 178, 179 e 665 cod. proc. pen. per aver il Tribunale deliberato in composizione monocratica anzichè collegiale, avendo, appunto il Collegio inflitto la condanna radicatrice della competenza.

2.3 – Col terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, obiettando che il giudice della esecuzione ha omesso di espletare i doverosi accertamenti; non ha consentito le produzioni difensive e ha illegittimamente declinato la propria competenza a favore del Pubblico Ministero.

2.4 – Col quarto motivo il difensore deduce la abnormità della ordinanza impugnata in relazione alla operata declinatoria della competenza.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 24 gennaio 2011, rileva: l’applicazione del condono rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione, il quale ha il potere dovere di procedere alla formazione del cumulo.

4. – Rileva la Corte che, in limine, sì impone, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, il rilievo della incompetenza (funzionale) del giudice a quo, preclusivo dell’esame di ogni altra questione.

La condanna divenuta irrevocabile per ultima – radicatrice della competenza del giudice della esecuzione, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 672 c.p.p., comma 1, – è stata, infatti, pronunciata dal Tribunale ordinario di Catania, in composizione collegiale.

Spetta, pertanto, a tale giudice provvedere in ordine alla applicazione dell’indulto.

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Catania, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latania per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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