T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 531 Ricorso giurisdizionale

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 30 luglio 2010 e per i motivi in esso dedotti, i signori A.S. e N.B., in proprio e quali legali rappresentanti del minore L.S., impugnavano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, invocandone l’annullamento, il provvedimento in data 11 giugno 2006 di ammissione del minore predetto alla scuola secondaria di primo grado e ogni altro atto ad esso antecedente, presupposto, connesso, consequenziale e, in particolare, la certificazione in data 11 giugno 2010, con la quale il dirigente scolastico aveva certificato che lo stesso aveva raggiunto i traguardi di competenza.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza, e chiederne, conseguentemente, il rigetto.

L’istanza di sospensione cautelare, rigettata in I grado da questo giudice, veniva poi accolta in esito all’appello proposto dagli odierni ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. sosp. 1 dicembre 2010, n. 5469) e, conseguentemente, veniva ordinato all’Amministrazione di effettuare il riesame della decisione assunta.

In prossimità dell’udienza pubblica del 4 maggio 2011, fissata per la trattazione del merito, i ricorrenti, con atto ritualmente notificato all’Amministrazione resistente, manifestavano la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La causa veniva, quindi, introitata.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, cui nel caso specifico devesi fare riferimento, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale, da notificarsi alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, se quelle che hanno interesse alla prosecuzione, non si oppongono, il processo si estingue.

Nessuno si è opposto.

A questo giudice non resta, quindi, altro da fare che prendere atto della volontà manifestata dai ricorrenti e dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze di causa, avuto riguardo alla particolarità della vicenda fattuale sottesa al gravame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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