Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 20-05-2011, n. 20147 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 23 settembre 2010 e depositata il 23 settembre 2010, il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso al condannato P.P., con sentenze del Pretore di Milano 1 agosto 1985 (irrevocabile dal 5 novembre 1990) e 16 marzo 1990 (irrevocabile dal 10 ottobre 1990) per effetto della successiva condanna del medesimo Pretore 1 marzo 1991 (irrevocabile dal 25 marzo 1991), motivando: sebbene risultino "configurati i presupposti per disporre la revoca del beneficio concesso con le sentenze anzidette ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1", in quanto P. ha delinquito "entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui gli era stato concesso il beneficio" – rectius: delle sentenze colle quali era stato concesso il beneficio – tuttavia è fondata l’eccezione difensiva del condannato di prescrizione delle pene, inflitte col beneficio de quo, perchè, a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della terza condanna (comportante la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena elargita colle prime due sentenze), è decorso il termine di dieci anni.

2. – Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Teramo, in persona della dott.ssa A. G., sostituto procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data dell’I 1 ottobre 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 172 c.p., (u.c.), obiettando che prima della maturazione della prescrizione il condannato ha riportato numerose condanne (specificamente indicate) per delitti della stessa indole.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 19 gennaio 2011, rileva: la semplice lettura del certificato penale evidenzia la fondatezza del ricorso;

nel decennio "dalla definitività della condanna" – comportante la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena – sono intervenute "numerose condanne definitive per delitti della stessa indole" di quelli pei quali il giudice della esecuzione ha dichiarato la estinzione delle pene relative.

4. – Il ricorso è fondato.

Il certificato penale del condannato documenta che P., entro il termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della condanna del Pretore di Milano 1 marzo 1991 (irrevocabile dal 25 marzo 1991), ha commesso plurimi per delitti della stessa indole di quelli di cui alla precedenti sentenze del Pretore di Milano 1 agosto 1985 (irrevocabile dal 5 novembre 1990) e 16 marzo 1990 (irrevocabile dal 10 ottobre 1990), e ha riportato condanna.

Epperò, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 7, "l’estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo" (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 aprile 2004, n. 18990, Turco, massima n. 227894).

Poichè il giudice della esecuzione ha già accertato la ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, conseguono l’annullamento, senza rinvio della ordinanza impugnata; la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso al condannato P.P., con sentenze del Pretore di Milano 1 agosto 1985 (irrevocabile dal 5 novembre 1990) e 16 marzo 1990 (irrevocabile dal 10 ottobre 1990); e la trasmissione gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Teramo per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata; revoca il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso al condannato P.P., con sentenze del Pretore di Milano 1 agosto 1985 e 16 marzo 1990; e dispone la trasmissione gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Teramo per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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