Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 20-05-2011, n. 20145 Istituti di prevenzione e di pena Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

invio, del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto, deliberato l’8 luglio 2010 e depositato il 13 luglio 2010, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, à sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, la richiesta del condannato B.P. di applicazione della detenzione domiciliare, sulla base del mero rilievo che il titolo del delitto, pel quale l’instante aveva riportato condanna (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) fosse "ostativo alla concessione del beneficio". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Vittorio Giaquinto, mediante atto s.d., depositato il 30 settembre 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4-bis e 58-ter dell’Ordinamento Penitenziario, nonchè mancanza della motivazione, censurando la omessa considerazione della deduzione dell’instante circa la inesigibilità della collaborazione, emergente dalla richiamata motivazione della stessa sentenza di condanna.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 28 gennaio 2011, rileva: il ricorrente aveva effettivamente prospettato nella istanza introduttiva la circostanza della inesigibilità della collaborazione, la quale consente, non ostante il titolo del delitto, la applicazione della misura alternativa invocata; sicchè l’ordinanza impugnata è viziata da "palese carenza della motivazione". 4. – Il ricorso è infondato.

Esattamente il giudice a quo ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, avanzata dal ricorrente, condannato pel delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ricorrendo l’ipotesi, prevista dall’art. 666 c.p.p., comma 2, del difetto delle condizioni di legge in considerazione del titolo ostativo del reato.

Infatti l’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’Ordinamento Penitenziario, "nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis della medesima legge e non al contenuto di quest’ultima disposizione" e alla disciplina relativa (Cass., Sez. 1^, 7 luglio 2006, n. 30804, Napolitano, massima n. 234716, cui adde:

Sez. 1^, 9 dicembre 2010, n. 44572, Allegra, massima n. 248995).

Sicchè è affatto ininfluente la circostanza (addotta dall’instante e correttamente non considerata dal Tribunale di sorveglianza) della inesigibilità della collaborazione, la quale, invece, rileva nell’ambito dei casi per i quali trova applicazione la disciplina del succitato art. 4-bis.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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