T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 527 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il dirigente dello Sportello Unico per L’immigrazione istituito presso la Prefettura di Alessandria, con decreto in data 12 aprile 2010 prot. n. 100845/EM/2009/S.U.I., ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente a favore del lavoratore straniero B.H.A.E.H.M., in ragione della ritenuta insussistenza "di un rapporto di lavoro con le caratteristiche previste dall’art. 1 ter legge 102/2009";

Considerato, inoltre, che il Collegio, in diversa composizione, con ordinanza n. 595/2010, ha respinto l’istanza cautelare sulla base di una prognosi di inammissibilità del gravame formulata nella convinzione che il ricorrente si fosse limitato ad impugnare unicamente la comunicazione dei motivi ostativi del rigetto ex art. 10bis L. 241/1990, priva di valore provvedimentale e di attitudine incisiva di posizioni giuridiche, anziché il provvedimento conclusivo del procedimento;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto di potersi discostare dalla prognosi formulata in sede cautelare, atteso che, ad un più attento esame, il ricorso, oltre a risultare proposto contro il provvedimento conclusivo del relativo procedimento, risulta fondato sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione;

Ritenuto, in particolare, che le ragioni del rigetto, che, da quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti (in particolare annotazione di servizio Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Stazione di Sale in data 6 febbraio 2010) e dallo stesso rapporto informativo prodotto dalla Prefettura di Alessandria, trarrebbero giustificazione dalla circostanza che il lavoratore straniero a cui favore è stata presentata la dichiarazione di emersione non fosse effettivamente presente presso l’abitazione del datore di lavoro, non siano idonee a sorreggere il diniego da un punto di vista motivazionale, atteso che, in assenza di specifiche preclusioni di legge, la circostanza che lo straniero non risulti presente (o risiedere) all’indirizzo indicato nella proposta di contratto di soggiorno – che, a norma dell’art. 1ter, comma 4, lett. g, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102), necessariamente correda la dichiarazione di emersione – non appare elemento di per sé idoneo ad escludere la (pregressa) sussistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche richieste dal medesimo articolo di legge e dunque non pare possa costituire motivazione sufficiente per rigettare la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor D. a favore del lavoratore straniero B.H.A.E.H. (in termini Tar Piemonte, II sezione, ord. sosp. n. 667/2010 in data 10 settembre 2010), viepiù quando, come nel caso di specie, tale affermazione trova riscontro in un unico infruttuoso accesso presso l’abitazione del datore di lavoro, eseguito, peraltro, in giornata prefestiva, e il contratto di lavoro prevede un impegno lavorativo di sole 20 ore settimanali;

Ritenuto, infatti, che l’Amministrazione, laddove intenda denegare la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare sull’assunto dell’insussistenza delle caratteristiche del rapporto di lavoro previste dalle disposizioni di riferimento, sia onerata non solo di svolgere adeguati accertamenti al riguardo, ma anche di dare adeguata contezza nella parte motiva del provvedimento delle ragioni che sorreggono una siffatta decisione nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ("la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria") e non possa, quindi, fondare il diniego su mere supposizioni, prive di adeguati elementi di riscontro;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e vada, quindi, accolto, impregiudicata in ogni caso la successiva attività provvedimentale dell’Amministrazione;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di causa, ma che vada comunque rifuso al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del dirigente dello Sportello Unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura di Alessandria in data 12 aprile 2010 prot. n. 100845/EM/2009/S.U.I.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Parte resistente provvederà, comunque, a rifondere al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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