Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 20-05-2011, n. 20108 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava a V.S. M., sull’accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (T.U. stup.) commesso fino all'(OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, con cui denuncia:

– la violazione di legge, per aver applicato il giudice una pena illegale, in quanto è stata erroneamente applicato, nel calcolo della pena, l’aumento per la contestata recidiva reiterata, mentre doveva essere ritenuta quella di cui all’art. 99 cod. pen., comma 1.

In ogni caso, l’aumento operato dal giudice è inferiore a quello di un terzo previsto da tale ultima disposizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Mette conto premettere che, a fronte della formale contestazione a carico del M. della recidiva reiterata, il giudicante ha recepito l’accordo raggiunto tra le parti che prevedeva la recidiva semplice.

Una volta ritenuta la recidiva semplice, il relativo aumento di pena non poteva essere tuttavia inferiore ad un terzo, come dispone il primo comma dell’art. 99 cod. pen. (Sez. 3 n. 1861 del 03/12/2010, dep. 21/01/2011, A.E.R.M., non mass.).

Avendo previsto un aumento inferiore a quello predeterminato per legge, la sentenza impugnata ha comportato l’applicazione di una pena illegale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. L’annullamento deve avvenire senza rinvio, in quanto la illegalità della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. Conseguentemente, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e non è loro preclusa pertanto la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *