Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19319 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società Della Valle Immobiliare (già Tessitura Della Valle s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per rettifica ICI relativa agli anni 1995 e 1996, la C.T.R. Lombardia, in accoglimento dell’appello del Comune di Cairate, rideterminava ai fini dell’imposta in discussione il valore dell’immobile.

IL ricorso risulta proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Ministero, che non è stato parte del giudizio d’appello e non è titolare del rapporto relativo ad una imposta locale quale l’ICI, ma non è stato notificato al legittimo contraddittore, il comune di Cairate, che in ogni caso non si è costituito. Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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