Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 20-05-2011, n. 20107 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

annullata senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3 novembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari applicava a S.S., sull’accordo delle parti, la pena di mesi due e giorni 20 di reclusione ed Euro 600 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (T.U. stup.).

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, con cui denuncia:

– la violazione di legge, per aver applicato il giudice una pena illegale, individuando la pena base al di sotto del minimo edittale (mesi sei di reclusione e Euro 1.200 di multa).
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La pena base per il reato contestato è inferiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, cit. T.U. stup. ed ha comportato quindi l’irrogazione di una pena illegale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. L’annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio, in quanto la illegalità della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. Conseguentemente, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e non è loro preclusa pertanto la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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