T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 524 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 25 giugno 2009 – prot. n. 500/2009, ha rigettato l’istanza presentata dalla signora F.K., volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in considerazione della riscontrata inesistenza della ditta alle dipendenze della quale la predetta aveva dichiarato di lavorare e, conseguentemente, dell’insussistenza del requisito in capo alla medesima dello svolgimento di regolare attività lavorativa e del possesso di un reddito personale derivante da fonte lecita;

Considerato che con ordinanza n. 146 in data 4 marzo 2010, emessa all’esito dell’udienza camerale in data 3 marzo 2010, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto di confermare la prognosi di infondatezza formulata nella fase cautelare, atteso che la ricorrente, oltre a non contestare i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato assunto l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno "per motivi di lavoro subordinato", è sprovvista dei requisiti di legge per ottenere il permesso per "attesa occupazione";

Ritenuto, in particolare, che la perdurante mancanza di una regolare attività lavorativa all’atto dell’emanazione del provvedimento impugnato sia una circostanza che, oltre a non consentire all’interessata di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non le consenta nemmeno di avvalersi della previsione di cui all’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ora invocata, atteso che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, in ogni caso, la necessaria preesistenza di un rapporto di lavoro, che, nel caso di specie, è risultato invece insussistente;

Ritenuto, altresì, che tale tipo di permesso assolve unicamente alla funzione di consentire allo straniero extracomunitario, che perda il posto di lavoro per licenziamento o dimissioni, di fruire di un ragionevole lasso di tempo per reperire una nuova occupazione e, nel caso di specie, dal momento della presentazione dell’istanza a quello di adozione del provvedimento avversato la straniera ha comunque avuto a disposizione più di due anni di tempo per reperire una regolare attività lavorativa;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere, quindi, rigettato.

Ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese e le competenze di giudizio, che vengono liquidate nell’importo complessivo di Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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