Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 20-05-2011, n. 20088 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato V.G. colpevole dei reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena di giustizia.

In particolare, l’imputato, detenuto in carcere, mentre veniva condotto fuori dalla cella, estraeva una lametta, con la quale cercava di colpire l’agente della polizia penitenziaria.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando:

– la nullità della sentenza, per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello;

– la nullità del relativo estratto contumaciale, poichè notificato al domicilio dell’imputato, mentre costui si trovava in carcere, per cui il processo deve regredire al secondo grado di giudizio per una nuova notifica;

– la violazione della legge penale, in relazione al ritenuta integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo l’imputato soltanto cercato di auto lesionarsi, non rivolgersi contro gli agenti.
Motivi della decisione

1. I due primi motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

L’imputato è stato regolarmente citato per il giudizio di appello, in quanto dagli atti risulta che il relativo decreto è stato notificato al predetto, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, con consegna dell’atto al difensore.

Con le medesime modalità è stato notificato all’imputato l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado.

Quanto alla validità di tale ultima notificazione, il ricorrente sostiene che la stessa doveva essere effettuata nel luogo di detenzione, previo svolgimento di opportune ricerche da parte dell’autorità giudiziaria. In merito, si deve ribadire che lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto come nel caso in esame alla dichiarazione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (da ultimo, Sez. 2, n. 32588 del 03/06/2010, dep. 01/09/2010, Dominghi, Rv. 247980).

Ritualmente, pertanto, era stata eseguita la notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, senza che rilevasse lo stato di detenzione dell’imputato, instauratosi dopo la effettuata dichiarazione di domicilio, in quanto sarebbe stato onere dell’indagato darne comunicazione all’autorità procedente, come prescritto dall’art. 161 cod. proc. pen., sì da consentire l’effettuazione delle notifiche nel luogo di detenzione.

3, Inammissibile è anche l’ultimo motivo, nel quale il ricorrente formula soltanto censure dei tutto generiche, che si risolvono in mere deduzioni di fatto, assolutamente incompatibili con il giudizio di legittimità. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

Rilevato infine che la sentenza impugnata ha erroneamente indicato una diversa data di nascita dell’imputato, deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice a quo perchè provveda alla relativa correzione dell’errore materiale.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Dispone la trasmissione degli atti al giudice a quo per la correzione dell’errore materiale relativo alla data di nascita dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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