T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 500 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato l’11.10.2006 il sig. A.F., legale rappresentante della S. s.r.l., ha chiesto al Tribunale di annullare l’accertamento ispettivo del 23.06.2006 con il quale l’INPS aveva disconosciuto "il diritto al conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione guadagni già autorizzata dagli Organi competenti".

In rapporto al provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione all’art. 1 della l.n. 77/1963 recepito dall’art. 1 della l.n. 427/75, eccesso di potere e incompetenza.

Con memoria depositata il 3.03.2011 il ricorrente ha articolato ulteriormente le sue tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 13.04.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione: la controversia de qua, avente ad oggetto l’impugnazione di un verbale degli ispettori di vigilanza dell’INPS, al di là del problema relativo all’immediata lesività del verbale ispettivo quale atto interno del procedimento ispettivo – di norma destinato ad essere seguito, nell’eventualità di violazioni commesse dal datore di lavoro, dall’emissione di un provvedimento sanzionatorio – attiene a posizioni di diritto soggettivo che appartengono alla cognizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, e non ad interessi legittimi. (T.A.R. Veneto, sez. III, 14 dicembre 2005, n. 4234; T.A.R. Veneto, sez. I, 4 febbraio 2003, n. 1034).

Non avendo i verbali ispettivi il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, provvedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie – il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell’ accertamento ispettivo – spetterà, dunque, al Giudice del lavoro (Cass. Civ., sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275), dinanzi al quale le parti potranno riproporre la causa nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Nulla sulle spese, non essendosi l’Amministrazione intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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