Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 20-05-2011, n. 20086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 29 ottobre 2007, con cui C.S. è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 334 c.p., per avere sottratto ed usato l’autovettura di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo, affidatagli in custodia e condannato alla pena di legge.

2. Ricorre il difensore dell’imputato e deduce con il primo motivo nullità della sentenza per la mancata valutazione dell’impedimento a comparire dell’imputato, assente in primo grado, perchè ristretto, per altro titolo, presso una comunità terapeutica; con il secondo motivo rileva che il comportamento tenuto non integra il delitto contestato per difetto dell’elemento oggettivo, poichè il suo veicolo già in precario stato al momento del sequestro non era stato deteriorato dall’uso successivo alla compiuta sottrazione; con un terzo motivo, il C. si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Il primo motivo si limita a ripetere le censure già enunciate in grado di appello, cui ha esaustivamente risposto la Corte; il giudice distrettuale ha puntualizzato in primo luogo come il C. non avesse comunicato il suo stato di detenzione per un diverso procedimento, nè tantomeno che egli, in conseguenza del suo stato di tossicodipendenza, avesse ottenuto il ricovero presso una comunità terapeutica, ed ha sottolineato che la non conoscenza della sua condizione fosse da addebitare alla sua inerzia e non al contrario imputabile al primo giudice.

3. Esattamente, la Corte ha richiamato il principio, che si condivide, che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mediante adeguata documentazione sulla sua situazione impeditiva, così come correttamente ha ritenuto che la declaratoria di contumacia emessa in prime cure fosse legittima, non essendovi alcun dovere per il giudice di indagare e disporre accertamenti per supplire alle carenze di prova da parte dell’interessato.

4. Manifestamente infondato è il motivo concernente la insussistenza del reato di sottrazione della autovettura sottoposta al sequestro amministrativo.

Il ricorrente non nega di aver utilizzato l’auto e di avere percorso con la stessa circa 5000 chilometri, in pochi giorni, ma esclude che si siano create le condizioni di un deterioramento rilevante ai fini dell’ipotesi contestata. Tanto, invece, bastava per integrare la condotta, di cui all’art. 334 c.p., in quanto come esattamente posto in luce nella sentenza del giudice distrettuale, il rilevante numero di chilometri percorsi, in un periodo di tempo esiguo, determinava un inevitabile logoramento dei materiali di consumo dell’autovettura, ossia quello scadimento qualitativo del bene, mediante l’alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi (ad esempio, parti meccaniche, sistema elettrico) che costituisce la ratio punitiva della norma in esame.

A fronte della oggettiva verifica della offensività della condotta di sottrazione, mediante deterioramento, dell’autovettura sottoposta al vincolo, il ricorrente oppone considerazioni di merito, basate sulla vetustà, comunque del mezzo, che la corte ha valutato con adeguato riferimento ai dati di fatto emersi in dibattimento, come tale sottratti ad una nuova e diversa verifica in questa sede.

5 Parimenti inammissibile è il motivo con cui il C. si duole del trattamento sanzionatorio. La corte ha affermato, infatti, che la pessima personalità dell’imputato, gravato da numerosissime condanne per furto, sintomatiche per il loro rilevante numero di spiccata propensione a delinquere, escludeva sia il ridimensionamento sia la concessione delle attenuanti; tale iter argomentativo non manifesta alcun vizio, essendo peraltro pacifico che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato, nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, come nella specie avvenuto.

Nè il C. ha indicato, come era suo onere, specifiche ragioni non esaminate dal giudice di appello, idonee a rovesciare il giudizio negativo sulla meritevolezza della attenuazione richiesta.

6 In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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