T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 496

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 13.11.2003 il sig. G.C., titolare dell’omonima ditta individuale – azienda agricola C.L.P. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento del 30.07.2003 con il quale la Provincia di Vercelli aveva dichiarato la sua decadenza totale dai benefici concessi in base ai regolamenti comunitari n. 2078/92 e n. 1257/99 per l’importo totale di Euro 45.904,43.

In relazione al provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato 1) incompetenza assoluta dell’Autorità emanante, violazione degli artt. 8 e 9 DM 27 marzo 1998 n. 159, violazione dell’art. 18 l.n. 689/81 e della relativa procedura, violazione del principio del due processo of law; 2) eccesso di potere, omessa e carente motivazione, contraddittorietà e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Vercelli, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a.

Con ordinanza n. 370/04 del 3.03.2004 il Collegio, ritenendo, ad un primo sommario esame, fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 13.04.2011 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Nel provvedimento de quo la Provincia di Vercelli, visto che il sig. G.C. aveva "disatteso le norme della misura A del Regolamento CEE 2078/92 con 1. mancato aggiornamento delle schede dei trattamenti, 2. mancato aggiornamento delle schede di magazzino, 3. assenza di documentazione attestante l’acquisto di prodotti fitofarmaci, 4. trattamento con diserbante in misura superiore al 10% delle dosi massime indicate nelle norme tecniche, 5. impiego di principio attivo non permesso nelle norme tecniche" e rilevato che gli adempimenti tecnici disattesi non avevano "consentito il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal regolamento per le misure agroalimentari e che, pertanto, l’infrazione… (poteva) farsi ricadere fra le inottemperanze degli impegni essenziali", ha dichiarato la "decadenza totale" del ricorrente dai benefici comunitari.

L’impugnazione di tale atto, nella quale il privato lamenta la lesione del diritto soggettivo a conservare il finanziamento revocato dall’Amministrazione per un preteso inadempimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza, "in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. ex multis, Cons.St., Sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 465; Cons.St., sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le parti potranno riproporre la causa dinanzi al giudice civile competente per territorio nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *