T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 494 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto sulla domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47, presentata al Comune di Cessole il 4 ottobre 1994 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con l’atto impugnato Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio. Sono state realizzate in loro sostituzione due tettoie in struttura metallica. Esse sono interamente smontabili, essendo ancorate al suolo mediante piastre imbullonate e verranno smantellate nel momento in cui cesserà la lavorazione del legno.

In data 6.9.1994, il Comune di Cessole, sulla base di una comunicazione della Regione Piemonte, che denunciava la presenza delle due tettoie, eseguite senza la prescritta autorizzazione, ingiunse alla società ricorrente di demolirle nel termine di trenta giorni.

La M.G. & Figli S.n.c., avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13 L. 28.2.1985 n. 47, in data 4 10 1994, presentò istanza di autorizzazione in sanatoria.

Poiché il Sindaco di Cessole non si è mai pronunciato su tale domanda, essendo ormai trascorsi i sessanta giorni stabiliti dal secondo comma del citato art. 13 L. 47/85, essa deve intendersi respinta.

Si muovono le censure di:

1) Violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento..

Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di sessanta giorni indicato dall’art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47 sull’istanza di accertamento di conformità, quale prodotta ai sensi della cennata normativa.

Nella prospettazione della censura l’Amministrazione sarebbe venuta meno all’obbligo di legge (art. 13 della I. 47 del 1985 ed artt. 2 e 3 della I. 241 del 1990) di concludere il procedimento con un provvedimento motivato.

Il ricorso va respinto non essendo fondata la doglianza che regge l’impugnativa secondo cui l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di fornire risposta espressa e motivata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del T.U. in materia edilizia n. 380 del 2001.

Va ribadito, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 100 del 2010, 1710 e 598 del 2006), che il silenzio fatto formare sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzioinadempimento, ma di silenziorigetto con la conseguenza che, all’atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all’interessato, di dimostrare la compatibilità dell’opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (ex multis, Tar Campania – Napoli, 7 settembre 2007, n. 7958; sezione settima, 24 giugno 2008, n. 6118 e 3501 del 7 maggio 2008, n. 3501; Tar Liguria, sezione prima, 24 giugno 2007, n. 1114; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 21 marzo 2006, n. 642; Tar Piemonte – Torino, sezione prima, 8 marzo 2006, n. 1173; Tar Sicilia – Catania, sezione prima, 17 ottobre 2005, n. 1723).

Il ricorso va, pertanto, respinto siccome infondato.

Non vi è luogo a statuizione sulle spese di giudizio in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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