Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19312

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.S. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento notificatogli il 23.12.2003, mediante il quale la Provincia Regionale di Ragusa liquidava le imposte e le sanzioni a suo carico per aver tenuto una discarica abusiva in agro di (OMISSIS), deducendo di non essere proprietario del fondo ivi indicato.

La C.T.P. di Ragusa rigettava il ricorso, il contribuente proponeva appello e la C.T.R. della Sicilia con sentenza n. 216/17/05 depositata in data 11.5.2006 e non notificata, rigettava anche il gravame.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il D.S. articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva la Provincia con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

All’udienza di discussione del 10.5.2011 la Corte decideva come da dispositivo, deliberando l’adozione di sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Con i motivi articolati deduce il ricorrente:

1. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 61 e art. 101, art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, per aver il giudice di appello deciso la controversia senza che fosse stato preventivamente dato avviso al contribuente dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso;

2. Omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla dedotta non coincidenza tra il terreno indicato nell’atto di accertamento (part. 68) e quello effettivamente di proprietà di esso ricorrente (part. 69);

3. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per aver il giudice tributario deciso con riferimento ad un fondo diverso (part. 69) da quello indicato nell’avviso di accertamento (part. 68).

Il ricorso è inammissibile così come prontamente eccepito anche dalla difesa dell’Ente intimato.

Ed invero, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 11.5.2006, e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, esso andava integrato per il primo e il terzo motivo con la specificazione del quesito di diritto posto alla Corte, e per il secondo con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente, secondo la previsione dell’art. 366 bis c.p.c.. In difetto di tali indicazioni la sanzione è quella dell’inammissibilità del ricorso prevista espressamente dallo stesso art. 366 bis cit. (Cass. 30.12.2009, ord. n. 27680; 25.2.2009, sent. n. 4556; 12.5.2008, sent. n. 11652).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della Provincia Regionale di Ragusa delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.800,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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