Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20061 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 21 gennaio 2011, il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Sanremo sostituiva con gli arresti domiciliari la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di N.A.K..

Il Tribunale riteneva sussistente la gravita indiziaria in ordine ai delitti addebitati di partecipazione ad associazione criminale finalizzata alla commercializzazione di merce con marchi contraffatti e dei reati fine costituiti dalla ricettazione e dalla detenzione per la vendita di una partita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, in quanto le due conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione con le quali si era formato l’accordo per la spedizione erano state effettuate da e su telefono cellulare la cui scheda era a lui intestata e la spedizione era stata effettuata dal luogo di sua residenza.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p. per avere l’ordinanza impugnata motivato in maniera apparente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per assoluta mancanza di indizi in ordine alla effettiva utilizzazione della scheda telefonica perchè la verifica non poteva prescindere dall’esame dei rilievi difensivi sull’effettivo utilizzo della scheda da parte dell’indagato perchè la formale intestazione non può trasformarsi in grave indizio. Nè valore indiziarie assume la circostanza che la merce sia stata spedita dalla Campania, posto che la persona che risponde al telefono viene chiamata col nome di G.; che non sono stati acquisiti i tabulati telefonici; che mancano le verifiche su chi abbia effettivamente acquistato la scheda; che non è stata verificata la coincidenza tra la scheda telefonica e il codice IMEI del telefono nella sua disponibilità; che non vi è stato riconoscimento della voce; che l’interlocutore delle telefonate intercettate diceva di stare a riposo mentre l’indagato ha potuto dimostrare che in quel giorno e a quell’ora era intento al lavoro di meccanico presso l’azienda OMES; – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, perchè pur avendo dovuto dare atto dello stato di incensuratezza, del dimostrato regolare rapporto di lavoro e del permesso di soggiorno, ha giustificato il convincimento di pericolosità sociale in ragione dell’esistenza dell’organizzazione e della reiterazione della spedizione di merce contraffatta.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che non è oggetto di discussione il significato probatorio delle conversazioni oggetto di intercettazione, si osserva che il Tribunale ha ritenuto corroborato l’elemento indiziario, costituito della formale intestazione al ricorrente della scheda telefonica impiegata, dalla circostanza che la merce contraffatta sequestrata è stata spedita dal paese di residenza dell’indagato. L’inesistente potere di indagine da parte del tribunale del riesame non ha consentito di procedere agli approfondimenti sollecitati dalla difesa, la quale ben potrà riproporre le questioni all’autorità procedente ovvero procedere autonomamente ad indagini difensive. Ed invero il regime legale che regola l’acquisto delle schede telefoniche legittima l’affidamento sulla correttezza della formale intestazione.

2. Il secondo sembra è anch’esso infondato perchè la valutazione negativa della personalità è desunta non soltanto dalla gravità dei reati ascritti ma dalla reiterazione delle condotte, dalla continuità dei contatti, elementi valutati, in maniera non manifestamente illogica, ai fini del giudizio negativo della personalità. 3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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