Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20060 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

seppe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 dicembre 2010, il Tribunale di Milano, 12^ sezione penale, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale di Lodi con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V.K.S. perchè gravemente indiziato del delitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 per aver detenuto un modulo in bianco di carta di credito con banda magnetica abilitante al prelievo di danaro contante e all’acquisto di beni, risultata attiva ed associata al circuito TOPCARD EDC, in San Giuliano Milanese il 17.11.2010.

Il Tribunale, esclusa la verosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla sua inconsapevolezza dell’esistenza della carta di credito nascosta dietro il battiscopa della cucina della sua abitazione, riteneva la sussistenza della gravita indiziaria in ragione del possesso della carta donata, a nulla rilevando che gli ufficiali di p.g. non fossero riusciti ad eseguire transazioni. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 49 c.p., D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 nonchè illogicità e carenza della motivazione per avere affermato l’irrilevanza dell’accertata inidoneità della carta ad effettuare transazioni. Al più si verserebbe in ipotesi di delitto tentato inidoneo a legittimare la misura custodiale disposta.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "non integra il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 il possesso di una carta di credito denunciata come smarrita se al momento dell’accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta e non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in considerazione del fatto che il documento, totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, non poteva più assolvere alcuna funzione di "credito" ovvero di "prelievo di contante" nel circuito elettronico o commerciale, nè era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia: Cass. Sez. 2, 11-17.10.2005 n. 37758). Si trattava tuttavia di ipotesi di possesso di carta di credito ormai scaduta e quindi inidonea al conseguimento di qualsiasi profitto. Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto che la carta di credito posseduta dall’indagato (priva di qualsiasi segno esteriore) è munita di banda magnetica che, al momento dell’utilizzo, è risultata attiva ed associata al circuito TOPCARD EDC. La circostanza che la transazione non sia stata permessa non fa venir meno il pericolo connesso al suo possesso.

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nessuna comunicazione va disposta, perchè il ricorrente risulta essere stato scarcerato il 28.2.2011.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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