Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19309 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 19.9.2001 veniva notificata alla s.r.l. Tecno Progetti, con sede in (OMISSIS) una cartella esattoriale con la quale si richiedeva il pagamento della somma di L. 1.792.564.00 a titolo di maggiore Irpeg ed Ilor (oltre sanzioni ed interessi. Proponeva opposizione la soc. contribuente deducendo l’illegittimità della cartella perchè non preceduta da regolare notifica dell’avviso di accertamento.

La C.T.P., adita accoglieva il ricorso mentre la C.T.R. di Roma respingeva l’appello proposto dall’Ufficio tributario. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso la soc. Tecno Progetti.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n 546, art. 19 e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4.

Assume l’Ufficio tributario che erroneamente la C.T.R. ha annullato la impugnata cartella esattoriale in quanto non preceduta da avviso di accertamento non validamente notificato, posto che l’irregolare notifica dell’avviso di accertamento comportava solo la facoltà del contribuente di impugnarlo, per vizi suoi propri, unitamente alla cartella di pagamento una volta che ne fosse venuto a conoscenza a seguito del deposito in giudizio dell’atto, unitamente alla cartella.

Rilevava altresì l’Avvocatura dello Stato che non avendo la soc. contribuente impugnato il merito dell’avviso di accertamento difettava ogni interesse ad impugnare esclusivamente la cartella. Il motivo è infondato.

Invero la facoltà concessa al contribuente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare l’atto presupposto unitamente all’atto successivo non esclude l’obbligo dell’A.F. di rispettare la sequenza procedimentale prevista dalla legge e per quanto qui rileva la previa notifica dell’avviso di accertamento, potendo il contribuente a sua scelta decidere di impugnare unitamente all’atto notificatogli anche l’atto presupposto. (vedi cass. civ. SS.UU. 25.07.2007 n. 16412).

Da quanto detto consegue che non può escludersi l’interesse del contribuente ad impugnare la sola cartella esattoriale trovando tale suo diritto fondamento nel disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonchè per omessa o insufficiente motivazione.

Assume l’Amministrazione che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento senza considerare che dagli atti, come evidenziato nell’atto di appello, emergeva che il messo notificatore aveva prima tentato la notifica nella sede della società risultante dall’atto e poi nella sede presunta individuata sulla base delle informazioni raccolte in loco.

Solo successivamente risultato impossibile eseguire la notifica presso la sede aveva seguito le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. come integrato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), vale a dire aveva depositato l’atto presso la casa comunale, aveva affisso l’avviso di deposito e aveva inviato l’avviso di deposito alla sede sociale di via (OMISSIS) ove era stato ricevuto dal legale rappresentante della soc. sig. T., come risultante dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.

Di tali elementi la C.T.R. non ha tenuto conto pervenendo così ad errata decisione.

Il motivo è fondato.

Invero dalla stessa narrativa dell’impugnata sentenza risulta che l’Agenzia delle Entrate aveva assunto con l’atto di appello la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento verosimilmente in base alle circostanze su riassunte.

L’esame delle riportate circostanze anche al fine di acclararne la veridicità non risulta sia stato approfondito dalla C.T.R. che si è limitata a riportare; nella parte motiva f argomentazioni succinte che non tengono conto della intera sequenza analiticamente indicata dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che la motivazione dell’impugnata sentenza è insufficiente, il ricorso va accolto e la sentenza stessa va cassata sul punto con rinvio alla C.T.R. diversa sezione per un più approfondito ed analitico esame delle vicende che hanno (in fatto (caratterizzato la notifica dell’avviso di accertamento de quo.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

respinge il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla C.T.R. di Roma sez. distaccata di Latina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministro delle Finanze spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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