Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4 giugno 2010, la Corte d’Appello di Napoli, 7^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da D.C.P., rideterminava la pena in tre anni quattro mesi di reclusione e Euro mille di multa con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale era stato dichiarato colpevole di concorso nei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali in danno di D.L.V. (capi a e b) nonchè del delitto di furto aggravato in danno di S.D..

La Corte territoriale, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla pena, sulle conformi conclusioni del P.G. e del difensore riduceva la pena nella misura indicata, tenuto conto della confessione resa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in merito all’art. 62 bis c.p. di cui è stata negata l’applicazione con motivazione di stile.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per genericità perchè la doglianza è proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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