T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 499 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente che l’Unione dei Comuni Marmilla con bando di gara dell’8 gennaio 2010 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del "servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte differenziate e servizi complementari nei Comuni di Furtei – Lunamatrona – Segariu" da esperirsi con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163 del 2006.

L’impresa ricorrente ha presentato offerta.

Il corrispettivo a base d’asta era fissato nell’importo triennale di Euro 525.000,00 oltre Euro 2.280,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

La ricorrente contestava la congruità di tale corrispettivo a base d’asta impugnando gli atti indicati in epigrafe e deducendo le seguenti articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto:

violazione dell’art. 2 del d.lgs. 163 del 2006 e dei principi generali ivi richiamati, violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del medesimo d.lgs. 163 del 2006, violazione dei principi generali di buona amministrazione e di divieto di offerte in perdita con riferimento a molteplici prescrizioni del disciplinare di gara.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

In data 11 marzo 2010 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara d" appalto adottato nei confronti della G. s.r.l. dalla commissione aggiudicatrice in data 3 marzo 2010.

La ricorrente deduceva le medesime censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio. Lamentava inoltre l’illegittimità del bando di gara anche sotto altro profilo, vale a dire, la carenza del C.I.G. (codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente).

In data 16 marzo 2010 depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione n° 22 dell’ 08.03.2010 con la quale il Responsabile del Servizio Ambiente dell’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio alla ditta Onofaro Antonino.

La ricorrente deduceva le medesime censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti.

In data 9 aprile 2010 la ricorrente depositava memoria.

Anche la difesa dell’Amministrazione in data 14.04.2010 depositava memoria.

In vista dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso le parti depositavano memorie difensive.

Alla udienza pubblica del 23.02.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell’Amministrazione essendo il ricorso infondato nel merito.

La controversia è tutta incentrata sulla contestazione che la Ditta ricorrente fa della correttezza della determinazione della base d’asta dell’appalto di cui è causa.

Queste in sintesi le doglianze della ricorrente.

La procedura di gara avrebbe, a suo dire, previsto un prezzo a base d’asta incongruo, tale da non consentire la formulazione di alcuna offerta o comunque di una offerta seria e attendibile, e dunque remunerativa per l’impresa.

Tanto risulterebbe dal raffronto col precedente servizio di igiene urbana affidato dal C.I.S.A. (precedente gestore dell’appalto per conto di molteplici comuni convenzionati e/o consorziati tra i quali, appunto, Furtei Lunamatrona e Segariu).

La ricorrente osserva in particolare quanto segue:

il corrispettivo annuo del servizio d’appalto relativamente ai Comuni di Furtei, Lunamatrona e Segariu era di circa Euro 354.176,00 oltre I.V.A. legale, senza considerare gli oneri di smaltimento;

il nuovo bando di gara, rispetto al precedente servizio, non contempla il costo minimo per il personale da destinare al servizio (almeno n. 7 unità, di cui n. 6 operai e n. 1 impiegato) che non potrebbe mutare (in diminuzione) visto che i servizi richiesti nel capitolato speciale d’appalto dell’Unione dei Comuni Marmilla sono rimasti sostanzialmente invariati.

Osserva ancora la ricorrente che ai sensi dell’art. 6 del CCNL di categoria, il soggetto subentrante è obbligato all’assunzione, per passaggio diretto ed immediato, di tutto il personale già addetto allo specifico appalto.

Anche solo in base al dato riportato la base d’asta non risulterebbe sufficiente a coprire i costi del personale rispetto ai servizi richiesti dalla stazione appaltante, così da precludere la presentazione di un’offerta remunerativa.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha puntualmente contestato le argomentazioni della ricorrente.

La ricostruzione delle circostanze di fatto alla base della vicenda controversa è altamente significativa ad avviso del Collegio.

Questi i punti decisivi della controversia.

I Comuni di Furtei, Lunamatrona e Segariu aderivano al Consorzio intecomunale di Salvaguardia ambientale (CISA) per i servizi di igiene urbana.

Il CISA aveva affidato l’appalto per i servizi di igiene ambientale alla società Ecologica Podda e, in seguito, dopo la cessione del ramo d’azienda, alla società Sardinia Ambiente s.r.l..

I citati Comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali decidevano di fuoriuscire dal CISA e di trasferire le competenze relative ai servizi di igiene ambientale direttamente all’Unione di Comuni di cui facevano parte.

La difesa dell’Amministrazione fa notare a pagina 10 della memoria di costituzione depositata il 16 marzo 2010, che la decisione delle tre Amministrazioni di trasferire le competenze all’Unione determinava la reazione della ditta Sardinia Ambiente s.r.l. società avente sede legale in Cagliari alla via Nuoro 78/b, cioè al medesimo indirizzo ove ha sede legale la GEAP s.r.l. attuale ricorrente.

Precisa poi nella memoria depositata il 10 febbraio 2011 che le due società oltre ad avere la medesima sede legale, hanno il medesimo amministratore nella persona del signor Paride Asuni.

Afferma quindi, sempre nella citata memoria, che le società Sam Sardinia Ambiente s.r.l. e G. s.r.l. sarebbero riconducibili ad un unico centro di interessi cui, la decisione, dei tre Comuni di Furtei Lunamatrona e Segariu, di uscire dal Consorzio CISA per aderire ai servizi di igiene ambientale dell’Unione dei Comuni Marmilla non sarebbe stata gradita.

Osserva poi il Collegio che, come risulta dai documenti da 25 a 30 depositati dall’Amministrazione:

la Sam Sardinia Ambiente ha proposto ricorso, iscritto al n. R.G. 190/2010 avverso la determinazione n. 14 del 28.12.2009 del responsabile del servizio ambiente dell’Unione dei Comuni Marmilla con la quale veniva affidato alla ditta Onofaro Antonino il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e differenziati nei Comuni di Furtei, Segariu e Lunamatrona per due mesi e comunque in pendenza dell’espletamento della gara d’appalto;

il ricorso veniva respinto con sentenza n. 2817/2010;

come si evince dalla visura effettuata presso l’agenzia delle entrate (documento n. 27 produzioni amministrazione) è confermato che la Sam Sardinia ambiente ha sede legale in Cagliari, via Nuoro n. 76/B e rappresentante legale è il signor Paride Asuni;

come si evince dalla visura effettuata presso l’agenzia delle entrate (documento n. 28 produzioni amministrazione) è confermato che la G. S.r.l. ha sede legale in Cagliari, via Nuoro n. 76/B e rappresentante legale è il signor Paride Asuni.

Ciò precisato, va rilevato ancora che la Sardinia ambiente s.r.l. indirizzava la nota del 15.12.2009 con la quale diffidava l’Unione ad assumere la forza lavoro che veniva impiegata per lo svolgimento del servizio nei tre Comuni (10 unità lavorative).

A tale richiesta replicava il difensore dei tre Comuni con nota del 31.12.2009 rappresentando che l’Unione dei Comuni non aveva alcun obbligo diretto nei confronti della società Sardinia Ambiente s.r.l. di assumere ex art. 6 del CCNL in virtù dell’art. 5 della Convenzione stipulata tra i Comuni e il CISA.

Tutto quanto sopra premesso in fatto, va detto che la ricorrente fonda tutta la ricostruzione della vicenda su un presupposto di partenza erroneo e cioè il raffronto con il precedente servizio prestato da altra Ditta per conto del Consorzio CISA.

Si tratta di altro servizio, parametrato su un diverso numero di Comuni, in definitiva, con altro committente e con diverso oggetto.

In punto di diritto occorre ricordare che se è vero che la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualitàprezzo per ogni servizio) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, va precisato che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il giudizio che il Tribunale compie giungere alla determinazione del prezzo congruo (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 09 maggio 2006, n. 716).

Ebbene, la ditta Onofaro Antonino, contrariamente alla ditta G., ha presentato un" offerta con ribasso seppure esiguo.

Si tratta di vedere se il bando e, di conseguenza, l’offerta presentata dalla ditta Onofaro fossero incongrui.

In ordine alla incongruità dell’offerta e, quindi, alla sua sospetta anomalia, diretta conseguenza del bando, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "nelle gare pubbliche, il giudizio di verifica sull’anomalia rappresenta un accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità dell’offerta e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche, o derivino da un procedimento viziato" (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 2 febbraio 2010 n. 443).

E" agevole poi rilevare che le contestazioni della ricorrente non individuano precisamente le ragioni di una incongruità dell’importo posto a base di gara ma sono fondate da un lato, come già osservato, sul raffronto con il servizio precedente, dall’altro sul costo del lavoro.

Della infondatezza del primo argomento si è già detto.

In ordine al costo del lavoro va osservato che le censure della ricorrente sono del tutto generiche e non idonee a mettere in dubbio la stima effettuata dal responsabile del servizio in ordine al dimensionamento economico per ingresso nell’Unione dei Comuni di Furtei, Segariu e Lunamatrona (documento n. 16 produzioni dell’Amministrazione).

In relazione invece alla asserita violazione dell’art. 183 del d.lgs. 267 del 2000 perché l’Amministrazione avrebbe "casualmente" determinato la base d’asta e, quindi, non avrebbe proceduto al necessario impegno di spesa, il Collegio osserva quanto segue.

La censura del ricorrente, pur abilmente argomentata, non coglie nel segno.

Ciò in, quanto, se è vero che l’art. 183 del d.lgs. 267 del 2000 al comma 1 recita: "L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151" è altrettanto vero che non è quella disposizione che si applica alla fattispecie. La disposizione applicabile è l’art. 183 comma 3 che recita: "Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati".

Nel momento in cui viene bandita una gara la fase della spesa è la prenotazione e non l’impegno. L’impegno viene adottato con la determinazione di aggiudicazione quando, a gara terminata, si individua l’affidatario del servizio e, quindi, il creditore.

Relativamente alla censura contenuta nei motivi aggiunti secondo cui l’Amministrazione non avrebbe indicato il C.I.G. se ne deve rilevare l’infondatezza in fatto.

Il CIG era stato debitamente indicato dall’Amministrazione. Prova ne è che la stessa G. ha provveduto al versamento della contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici indicando il CIG n. 0421090674 (documento n. 19 delle produzioni dell’Amministrazione).

In definitiva, l’aggiudicazione della gara, a seguito di un procedimento nel quale il Collegio non ravvisa i vizi dedotti dal ricorrente, consente all’Amministrazione una razionalizzazione ed un risparmio di risorse pubbliche.

Non ritiene pertanto il Collegio vi siano gli estremi per disporre una consulenza tecnica d’ufficio a fronte della infondatezza del ricorso che deve essere respinto insieme alla proposta istanza istruttoria.

La consulenza tecnica d’ufficio è utilizzabile quale strumento di ausilio del giudice nel sindacato di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica, ma ciò solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale su detti atti, vale a dire solo se ed in quanto il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento o da errore di fatto che nel caso all’esame non sono – per quanto sin qui esposto – configurabili.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in Euro 4.000/00 (quattromila/00) oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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