Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19307 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, C.F. e Ca.Fa. convenivano in giudizio Trenitalia S.p.A. e, premesso di essere stato assunti con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi trasformato alla scadenza in rapporto a tempo indeterminato, chiedeva fosse accertato il proprio diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il periodo di formazione e lavoro nel computo nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità.

Si costituiva in entrambi i giudizi Trenitalia S.p.A., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della pretesa avanzata in quanto infondata. L’adito Giudice, riunite le controversie, dichiarava la nullità delle richiamate clausole e, per l’effetto, ed il diritto dei ricorrenti al computo anzidetto. La Corte d’appello di Genova, su impugnazione della soccombente società, in riforma della contestata decisione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo, ritenendo valide le clausole in questione in considerazione della sussistenza di una differenza sul piano fattuale e storico rilevante giuridicamente che giustificava una diversità di trattamento del periodo di formazione e lavoro rispetto a quello caratterizzante un rapporto lavorativo vero e proprio. Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori soccombenti con un unico motivo.

Resiste Trnitalia S.p.A. con controricorso. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Premesso che l’erronea notifica del ricorso per cassazione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. anzichè a Trenitalia S.p.A. non è causa di nullità essendosi quest’ultima società ritualmente costituita e difesa nel merito, con l’unico motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. n. 863 del 1984 e dell’art. 12 disp. gen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe, a torto, negato la computabilità dell’anzianità derivante dal contratto di formazione e lavoro in quella utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di stipendio.

Così decidendo, infatti – secondo parte ricorrente – il Giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto validi gli Accordi Interconfederali e Collettivi, i quali, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5 prevedono che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro non sia computato nell’anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità.

La questione, oggetto in passato di decisioni contrastanti, ha trovato definitiva soluzione con la pronuncia n. 20074/2010 di questa Corte a S.U., la quale ha chiarito che "Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione".

Applicando detto principio – da cui il Collegio non intende discostarsi- alla fattispecie concreta, il ricorso va accolto.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e, non accorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversi va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, con l’accoglimento dei ricorsi introduttivi.

Il recente intervento della richiamata pronuncia delle S.U. in materia, induce a compensare interamente le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie le domande proposte con i ricorsi introduttivi. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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