Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20038

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 giugno 2010, la Corte d’Appello di Bologna, 3A sezione penale, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Parma appellata da V. P., assolveva l’imputato dal reato di cui al capo F) dell’imputazione perchè il fatto non sussiste e determinava la pena per i residui reati in due anni otto mesi di reclusione e settecentoventi euro di multa, confermando nel resto la sentenza con la quale V. era stato dichiarato colpevole dei delitti di porto e detenzione illegali di due armi comuni da sparo, di resistenza e lesioni volontarie a pubblici ufficiali.

La Corte territoriale riteneva che le modalità dei fatti rendevano verosimile che la sostanza stupefacente di cui era stata trovata in possesso fosse detenuta per uso personale. La circostanza che dal giugno 2003 al febbraio 2005 fosse stato in carico della AUSL di Parma in quanto affetto da "disturbo psicotico paranoie indotto da uso di sostanze stupefacenti" non era significativa sotto il profilo della capacità di intendere e di volere tenuto conto che i tempi più recenti attestavano una condizione di vita regolare che le stesse dichiarazioni dell’imputato attestavano che lo stato confusionale era da ricondurre a situazione contingente (aveva bevuto ed aveva litigato con la moglie). Il trattamento sanzionatorio era adeguato alla gravità dei fatti.

Contro tale decisione ha proposto tempestivi ricorsi l’imputato;

1) a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla cronicità della condizione assuntiva e intossicativa, per escludere la quale si sarebbe dovuto procedere d’ufficio ai relativi accertamenti, in ottemperanza al dictum della sentenza di annullamento che imponeva di accertare se l’agente fosse consapevole ex artt. 95, 89 e 88 c.p.; se l’evento nella sua materialità integrasse resistenza a pubblico ufficiale riconnessa teleologicamente alle lesioni; se potesse valutarsi in relazione alla condizione soggettiva dell’agente come derivante dall’alterazione patologica;

2) personalmente, per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e manifesta illogicità della motivazione perchè lo stato di agitazione in cui egli si trovava dava conto dell’assenza dell’elemento soggettivo di cui all’art. 337 c.p. e quindi dell’esigenza di approfondimento per questo profilo, secondo quanto stabilito nella sentenza di annullamento; – erronea applicazione degli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 e manifesta illogicità della sentenza impugnata nonchè mancanza assoluta della motivazione in ordine a tale delitto nonchè in relazione alla sussistenza dell’aggravante della connessione teleologica.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso (ricorso dell’avv. Cristofari) è infondato, perchè la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario procedere a perizia per accertare se al momento del fatto l’imputato fosse incapace di intendere e di volere in considerazione della sua condizione di persona tossicodipendente, attraverso la ricostruzione sia della diagnosi e delle cure da parte del Dipartimento di Salute mentale della AUSL di Parma sia delle circostanze specifiche dell’episodio per cui è processo, con argomenti che, in quanto non manifestamente illogici e non oggetto di censura in ordine alla congruità degli elementi di tipo fattuale rappresentati, non possono essere oggetto di censura in questa sede.

2. Gli altri motivi di ricorso sono parimenti infondati, perchè la Corte territoriale ha valutato sia la condotta sia la ricorrenza dell’elemento psichico in relazione ad entrambi i delitti (resistenza e lesioni personali volontarie) senza trascurare quanto risultante dai referti, ma dando conto che i militi intervenuti avevano riferito di essere stati colpiti con pugni e calci in conseguenza del loro intervento necessitato da ragioni di servizio. Una volta escluso che l’imputato si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere ma solo in una condizione di alterazione da riconnettersi al particolare stato emotivo (per effetto del litigio con la moglie) e di agitazione (per effetto di assunzione di bevande alcoliche), in coerenza con quanto disposto dagli artt. 90 e 92 c.p. si è affermata la penale responsabilità per i reati in esame.

3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati on condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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