Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

fano, che si riporta la ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Roma, 3A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l’appellante A.M. era stata dichiarata colpevole di falsificazione e ricettazione di carta d’identità valida per l’espatrio nonchè detenzione abusiva di carta di credito altrui e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 496 bis c.p., comma 2 ritenuta l’ipotesi cui al capoverso dell’art. 648 c.p. con le aggravanti generiche equivalenti alla recidiva la continuazione e diminuente del rito, condannata alla pena di un anno di reclusione e Euro 300,00 di multa.

La Corte territoriale, rilevato che non poteva dichiararsi non luogo a procedere per essere stata l’imputata già giudicata in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) perchè la sentenza prodotta non risultava essere passata in giudicato, osservava che i dati di fatto erano incontroversi e che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ovvero per ulteriore riduzione della pena.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione ed erronea applicazione dell’art. 649 c.p.p. perchè in relazione ai reati di falso e ricettazione, stante l’assoluta identità della regiudicanda, si sarebbe dovuta pronunciare l’impromovibilità dell’azione penale o quantomeno sospendere il procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Va invero ribadito che:

"Non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talchè nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. (Cass. S.U. 28.6.2005 n. 34655).

Nelle more del procedimento la situazione si è ulteriormente evoluta. Con sentenza di questa Corte del 26 gennaio 2010 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.M. contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 4.3.2005) è divenuta definitiva la sentenza di condanna a sette mesi di reclusione ed Euro 350 di multa in relazione ai delitti di ricettazione e falsificazione della carta d’identità.

La sentenza impugnata deve in conseguenza essere annullata senza rinvio limitatamente ai delitti di cui ai capi b) e c), perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per essere stata la ricorrente già giudicata per i medesimi fatti.

Va eliminata la relativa pena, quantificata dal primo Giudice in un anno di reclusione e trecento euro di multa per il delitto di ricettazione (capo b) e due mesi di reclusione e cinquanta euro di multa come aumento per la continuazione per il delitto di cui agli artt. 477, 482 e 469 c.p. (capo c).

Per i residui reati di cui all’art. 497 bis c.p. (capo a) e L. n. 197 del 1991, art. 12, comma 2 (capo d) resta ferma la pena già quantificata dal Tribunale in aumento per la continuazione (per complessivi quattro mesi di reclusione e Euro 100,00 di multa), posto che nessuna doglianza in relazione ai detti capi era stata proposta, continuazione che opera in relazione alla condanna di mesi sette di reclusione ed Euro 350 di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1703/2008, definitiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 648 c.p. e quello di cui agli artt. 477, 482 e 469 c.p., perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato ed elimina la relativa pena di complessivi anni uno mesi due di reclusione ed Euro 350 di multa, ferma restando la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa per i residui reati, in aumento alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 350 di multa inflitta con sentenza del 4.3.2008 della Corte di appello di Roma n. 1703/2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *