CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 16 dicembre 2009, n.26279 IMPUGNAZIONE, NOTIFICA ED EREDI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso C.C. deduce che la notificazione del proprio atto di appello avrebbe dovuto essere ritenuta valida, poiché legittimamente, in applicazione dell’art. 300 c.p.c., era stata rivolta ad A.G. presso il procuratore che lo aveva rappresentato nel giudizio di primo grado, non avendo prodotto alcun effetto il suo decesso, avvenuto nel periodo compreso tra la chiusura della discussione davanti al collegio e la pubblicazione della sentenza del Tribunale.

Sul tema delle impugnazioni proposte dopo la morte di una parte sono emersi nella giurisprudenza di legittimità contrasti, divergenze e oscillazioni, che non hanno trovato una stabile e definitiva composizione neppure in seguito ai vari interventi delle sezioni unite, che più volte sono state – e perciò di nuovo vengono ora – chiamate a pronunciarsi sulla questione.

Le prime loro decisioni sono state adottate con le sentenze 21 febbraio 1984, n. 1228, 1229 e 1230, con le quali si è ritenuto che la materia è disciplinata da norme non rispondenti a un criterio unitario e diverse secondo il momento in cui l’evento si verifica. Se questo è precedente alla chiusura della discussione e non è stato dichiarato o notificato, l’altra parte, anche se ne ha avuto altrimenti notizia, può rivolgere l’atto di impugnazione al defunto e notificarlo presso il suo procuratore, poiché la posizione di colui che è venuto a mancare resta stabilizzata come quella di persona ancora vivente per tutto l’ulteriore corso del giudizio anche nei gradi successivi, nei quali il mandato conserva ultrattivamente efficacia, per il disposto dell’art. 300 c.p.c.; lo stesso procuratore è dunque altresì abilitato sia a ricevere la notificazione della sentenza sia a impugnarla, in nome del defunto, se il mandato non era limitato a quel grado. Quando invece la morte è posteriore alla chiusura della discussione, la notificazione della sentenza, a norma dell’art. 286 c.p.c., può essere rivolta indifferentemente alla parte deceduta presso il suo procuratore, oppure agli eredi. Infine, se l’evento si avvera nella pendenza del termine per l’impugnazione, influisce sulla sua decorrenza, secondo le previsioni dell’art. 328 c.p.c.: nel caso in cui la notificazione della sentenza sia già avvenuta, deve essere rinnovata agli eredi e solo da allora prende inizio il termine “breve” stabilito dall’art. 325 c.p.c.; altrimenti, si applica quello “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., che tuttavia è prorogato di sei mesi, ove la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio sia avvenuta più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Investite ancora della questione, le sezioni unite l’hanno affrontata con la sentenza 19 dicembre 1996 n. 11394. Con riferimento a una fattispecie di morte successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma in base ad argomenti estensibili anche all’ipotesi di decesso anteriore, si è ritenuto che l’atto di appello, a norma dell’art. 328 c.p.c., deve essere notificato in ogni caso agli eredi, essendo irrilevante l’eventuale ignoranza dell’evento da parte dell’impugnante, il quale neppure può essere ammesso alla rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 291 c.p.c., sicché l’unica sanatoria consentita è quella che deriva dalla costituzione in giudizio dei successori del defunto, purché effettuata prima della scadenza del termine di un anno dal deposito della sentenza in cancelleria.

Della problematica di cui si tratta le sezioni unite si sono di nuovo occupate con la sentenza 28 luglio 2005 n. 15783, per dirimere il contrasto di giurisprudenza che si era manifestato a proposito della particolare ipotesi del raggiungimento della maggiore età del soggetto che in precedenza era stato in giudizio rappresentato dagli esercenti la potestà dei genitori.

Allargando lo sguardo alla generale prospettiva dell’incidenza di tutti gli eventi menzionati dall’art. 300 c.p.c., si è deciso che il momento in cui sono sopravvenuti è ininfluente, poiché l’art. 328 c.p.c. impone di notificare comunque l’atto di impugnazione alla parte effettiva del rapporto processuale (nel caso: al maggiorenne), anche se la morte, la perdita della capacità di stare in giudizio o la cessazione della rappresentanza, non dichiarate o notificate dal procuratore, che unicamente è abilitato a farlo, sono avvenute prima della pubblicazione della sentenza, né vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c. Tuttavia, se l’evento è stato senza colpa ignorato dall’impugnante, la notificazione rivolta al defunto o all’incapace ed effettuata presso il suo procuratore deve essere reputata valida.

Dai principi di volta in volta enunciati con le sentenze citate, peraltro tra sotto vari profili discordanti, si sono poi frequentemente discostate le sezioni semplici, le quali talvolta hanno anche adottato soluzioni intermedie, come quella secondo cui la nullità della notificazione al defunto può essere sanata con effetto retroattivo mediante la sua rinnovazione agli eredi, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. In tal senso si sono orientate anche le sezioni unite, con l’ordinanza 15 luglio 2008 n. 19343, con riguardo al ricorso per cassazione.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo segnato dalla sentenza n. 11394/96.

Occorre in primo luogo prendere atto che la disciplina dell’impugnazione della sentenza, nel caso di morte (o di perdita o acquisto della capacità di stare in giudizio) della parte, non è direttamente contenuta in alcuna delle norme nelle quali di volta in volta è stata ravvisata, con i precedenti prima richiamati.

L’art. 300 c.p.c. attribuisce esclusivamente al procuratore della parte stessa la facoltà discrezionale di dichiarare in udienza o di notificare alle altre l’evento, fino alla chiusura della discussione (il nuovo testo dell’art. 275 e l’art. 281 quinquies c.p.c., prevedono la possibilità che essa non abbia luogo, sicché quel limite temporale deve intendersi in tal caso sostituito dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e dispone che in mancanza l’evento stesso “non produce effetto”, mentre altrimenti da quel momento “il processo è interrotto”. L’“effetto” che non viene prodotto è dunque quello della interruzione, con la conseguenza che il processo, salva la possibilità di costituzione volontaria di coloro cui spetta proseguirlo o di loro citazione in riassunzione, continua a svolgersi tra le parti originarie, come se fosse ancora in vita il defunto, il quale continua a essere rappresentato in giudizio dal suo procuratore e nei confronti del quale la sentenza viene pronunciata. Ma nessuna previsione della norma consente di estendere la “stabilizzazione” della posizione della parte e la “ultrattività” del mandato oltre il grado di giudizio nel quale l’evento si è verificato, né in particolare di ritenerle operanti in relazione alle impugnazioni, che nel codice di procedura civile hanno la loro regolamentazione in un diverso titolo del libro dedicato al processo di cognizione.

L’art. 286 c.p.c. attiene alla notificazione non dell’atto di impugnazione, ma della sentenza: attività prodromica all’instaurazione dell’ulteriore grado del giudizio, ma ad esso ancora esterna. Per tale notificazione dispone che “si può fare”, se la morte della parte è avvenuta dopo la chiusura della discussione, anche con le modalità stabilite dall’art. 303, ossia collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Peraltro, come possibilità alternativa a quella consentita, deve intendersi la notificazione non già alla parte deceduta, bensì sempre agli eredi, ma singolarmente e personalmente. Dalla norma non si può dunque desumere alcun argomento, a suffragio della tesi di una “ultrattività” del mandato, che abbia efficacia temporale illimitata, anche nei gradi di giudizio successivi.

Riguardano invece le impugnazioni, con riferimento al caso di morte della parte, gli artt. 328 e 330 – 2 comma c.p.c. Il primo detta una particolare regolamentazione dei termini per la proposizione dell’impugnazione, ma nulla dice a proposito di chi debba esserne il destinatario. Il secondo stabilisce che l’atto, se il decesso è posteriore alla notificazione della sentenza, “può” essere notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi (anche qui evidentemente ponendo l’alternativa implicita anche nell’art. 286 c.p.c.), nel nuovo domicilio eventualmente eletto, o altrimenti in quello indicato per il giudizio o presso il procuratore costituito, il cui ruolo è dunque limitato a quello eventuale di semplice domiciliatario dei successori del defunto.

Quest’ultima norma non solo non esclude, ma anzi presuppone che l’atto di impugnazione debba essere in ogni caso indirizzato agli eredi e a loro notificato, indipendentemente dal momento nel quale il decesso della parte è avvenuto: non è ravvisabile alcuna plausibile ragione, per la quale la notificazione della sentenza debba segnare un discrimine temporale per l’applicazione di due discipline diverse.

Che l’impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall’art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”: principio la cui essenzialità è stata costantemente affermata dalla Corte costituzionale e da ultimo ribadita con la sentenza 29 ottobre 2009 n. 276. Esso implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui universum ius sono subentrati i successori. L’eccezionale deroga introdotta dall’art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l’evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio, in cui si da luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.

Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all’invalidità derivante dall’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall’art. 291 c.p.c. Non si verte infatti nell’ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario.

A queste stesse conclusioni erano pervenute le citate sentenze n. 11394/96 e 15783/05.

Con la seconda, tuttavia, si è opinato doversi introdurre un’eccezione alla regola della necessità di impugnare la sentenza nei confronti degli eredi del defunto, se il decesso è stato ignorato senza sua colpa dall’altra parte (ipotesi che in quel giudizio si è esclusa, stante la facile conoscibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’evento – il raggiungimento della maggiore età – di cui allora si trattava). In tal caso una “interpretazione costituzionalmente orientata” imporrebbe di considerare senz’altro valido l’atto introduttivo del nuovo grado di giudizio, anche se indirizzato al defunto e notificato al suo procuratore, poiché altrimenti il diritto di azione dell’impugnante resterebbe ingiustificatamente sacrificato.

La tesi non è condivisibile. Le norme in tema di impugnazione fanno tutte dipendere la validità dei relativi atti da presupposti prettamente oggettivi, sicché non lasciano spazio alcuno per attribuire rilievo a condizioni interne di “buona fede”. Ma va soprattutto osservato che l’interpretazione proposta, per tutelare una delle parti, correlativamente pregiudicherebbe l’altra: a rimanere compromesso sarebbe il diritto di difesa degli eredi, esposti al concreto rischio di dover subire gli effetti di una sentenza pronunciata all’esito di un processo del quale non avevano avuto notizia, perché promosso nei confronti del loro dante causa.

Con la sentenza n. 11394/96 era stata invece esclusa l’idoneità dell’ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, ad evitare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del defunto, non sanabile se non in seguito alla spontanea costituzione in giudizio degli eredi anteriormente alla scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Si era tuttavia ipotizzato che potessero derivarne dubbi di legittimità costituzionale (ritenuti peraltro irrilevanti in quel giudizio, risultando che l’impugnante era a conoscenza del decesso dell’altra parte).

La questione è stata già sottoposta alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza 4 febbraio 2000 n. 27 l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, osservando che “appare evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più itinera – la cui scelta spetta al legislatore -, tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità”; ha inoltre rilevato che “è compito precipuo del giudice rimettente adottare un’interpretazione della norma che sia conforme a Costituzione” e che nella giurisprudenza “si rinvengono numerosi precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida l’impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente, allorché la controparte abbia senza colpa ignorato l’evento, ovvero nei quali si è fatto ricorso all’art. 291 cod. proc. civ.”.

La praticabilità di queste due strade va però esclusa, come prima si è rilevato.

Ma comunque, con riguardo all’ipotesi del decesso della parte, la questione appare manifestamente infondata. La morte è evento ineluttabile, sicché l’eventualità che si verifichi, nel corso del processo (senza essere dichiarato o notificato dal procuratore) o dopo la pubblicazione della sentenza, non è affatto remota. E per queste ipotesi l’art. 328 c.p.c. contiene regole che danno luogo a un’adeguata tutela del diritto di impugnazione della parte non colpita dall’evento:

– a norma del 1° comma, la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa quando era ancora in vita, diviene inefficace, se la morte sopravviene durante la pendenza del termine “breve” di impugnazione, il quale non inizia a decorrere di nuovo se non da quando il soccombente ha avuto notizia del decesso dell’altra parte mediante la prescritta rinnovazione della notificazione della sentenza ad opera degli eredi, ai quali poi l’atto di impugnazione può essere notificato collettivamente e impersonalmente, per il disposto dell’art. 330 c.p.c.;

– a norma del 3° comma, se la notificazione della sentenza o la sua rinnovazione non sono avvenute, il termine “lungo” è prorogato di sei mesi, se la morte si è verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il soccombente, al quale il decesso non è stato comunicato mediante la notificazione della sentenza e lo ignora senza colpa, dispone dunque di almeno un anno, per poter verificare se eventualmente la parte vittoriosa non sia più in vita: accertamento agevolmente effettuabile mediante la consultazione dei registri di stato civile, dato che la morte di ognuno viene annotata a margine del suo atto di nascita, come dispone l’art. 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L’ampiezza del suddetto lasso di tempo è tale, da non rendere eccessivamente difficoltoso – tanto da menomare sensibilmente il diritto di azione dell’impugnante – l’adempimento del compito che il principio del contraddittorio gli impone, secondo l’insegnamento, già richiamato nelle sentenze n. 11394/96 e 15783/05, di uno dei fondatori della modera scienza italiana del diritto processuale civile: le parti, quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, “tornano nella situazione in cui si trova l’attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale”.

Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso in esame è iniziato il 1° dicembre 1987. Non possono quindi venire in considerazione né il nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come modificato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che consente di sanare con effetto retroattivo le nullità della citazione, mediante la sua rinnovazione), né il 2 comma dell’art. 153 c.p.c., inserito dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (che ammette la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile). Esula dai limiti di questo giudizio verificare se le due norme, come per la prima è stato ipotizzato con le sentenze n. 113 94/96 e 15783/05, si attaglino, nei processi in cui sono applicabili, al caso di impugnazione proposta nei confronti di una parte defunta.

Il principio da enunciare è dunque: “L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c.”.

Poiché la sentenza impugnata è coerente con questo principio, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili in quello che efficacemente è stato definito, nella sentenza n. 15783/05, il “pendolarismo” che ha caratterizzato la giurisprudenza sulla questione di cui si tratta, con “una sterminata produzione di pronunce orientate per l’una o per l’altra soluzione”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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