Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20006 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Forlì ha rigettato l’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 13.9.2010, con il quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo di immobili nei confronti di B.L. ed altri, indagati per numerose ipotesi di reato ed, in particolare, per quanto interessa in sede di legittimità, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e art. 30 lottizzazione mista, materiale e negoziale, realizzata mediante la costruzione di fabbricati in zona sottoposta a vincolo, senza il permesso di costruire ed in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico locale, nonchè la loro successiva alienazione.

Il Tribunale della libertà, in sintesi, ha osservato che, così come già rilevato dal G.I.P., i lavori abusivi erano risalenti nel tempo, sicchè in alcuni casi il reato di esecuzione dei lavori senza il permesso di costruire era estinto per prescrizione, mentre in altri si era già proceduto nei confronti degli autori delle opere abusive ed i giudizi si erano anche conclusi con pronunce di condanna.

Con riferimento al reato di lottizzazione abusiva l’ordinanza ha osservato che non possono farsi rientrare in detta fattispecie la costruzione di fabbricati, quali depositi ed altro, la cui destinazione d’uso risulta compatibile con quella agricola dell’area in cui sono stati costruiti.

Il Tribunale ha, invece, affermato che la realizzazione di costruzioni ad uso abitativo ed in particolare di alcune villette, per le quali peraltro vi era stata pronuncia di condanna in relazione al reato di costruzione abusiva, integra la fattispecie della lottizzazione materiale ipotizzata dalla pubblica accusa, stante il contrasto della edificazione con gli strumenti urbanistici, ma che detto reato risulta coperto da prescrizione, essendo avvenuta la realizzazione degli immobili prima del 2006.

L’ordinanza ha inoltre affermato che risulta irrilevante la successiva alienazione avvenuta nel 2009 di una di tali unità immobiliari, fatto cui è connessa anche l’imputazione per altri reati, trattandosi di un post factum non punibile rispetto alla già realizzata lottizzazione materiale.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, che la denuncia per violazione di legge.

La pubblica accusa ricorrente, dopo aver premesso nella parte narrativa i capi di imputazione, oggetto di indagine a vario titolo nei confronti di numerosi soggetti, l’ordinanza del G.I.P., i motivi di appello e l’impugnato provvedimento, osserva, in sintesi, che il Tribunale ha esaminato i singoli abusi edilizi senza tener conto del dato unificante gli interventi e la successiva attività negoziale, che costituiscono attuazione nel tempo di un unico intento lottizzatorio.

Si deduce, poi, che nel caso di lottizzazione mista, materiale e negoziale, la commissione del reato si protrae finchè vengono posti in essere atti di compravendita dei singoli lotti o degli immobili su di essi edificati, che contribuiscono a realizzare la trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni. Anche l’acquirente in tali casi concorre nel reato di lottizzazione abusiva.

Si conclude osservando che l’ultimo atto di lottizzazione negoziale è stato posto in essere il 16.1.2009, mentre altri lotti non hanno ancora formato oggetto di compravendita, sicchè in tale ultima data deve essere individuato il dies a quo per la prescrizione del reato.

Con memoria depositata il 30.3.2011 il difensore degli indagati F. e T. ha dedotto la inesattezza della ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso e la inammissibilità dell’impugnazione, in quanto censura della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato nei limiti dei principi di diritto di seguito precisati.

Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, che ha sostituito della L. n. 47 del 1985, art. 18 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, in violazione delle prescrizione degli strumenti urbanistici (cosiddetta lottizzazione materiale), ovvero sono posti in essere atti negoziali che determinino il frazionamento del terreno a scopo edificatorio (cosiddetta lottizzazione negoziale), indipendentemente dalla effettiva realizzazione di opere edilizie (sez. 3, 30.4.1994 n. 4954 ed altre).

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell’evento (sez. 3, 20.11.1998 n. 216 del 1998, Iorio Unisci Ascoltato, RV 212918;

sez. 3, 21.1.2002 n. 1966; sez. 3, 22.5.2007 n. 19732, Monacelli, RV 236750 ed altre).

La commissione del reato si protrae finchè dura l’attività edificatoria ovvero quella negoziale di alienazione dei singoli lotti di terreno.

E’ noto, poi, che l’elaborazione giurisprudenziale ha individuato, nella commistione di attività di frazionamento, alienazione dei terreni ed edificatoria, la fattispecie della lottizzazione abusiva mista, materiale e negoziale, consistente nella attività di frazionamento del terreno in lotti, nella loro alienazione e nella successiva edificazione degli stessi (sez. 3, 26.10.2007 n. 6080 del 2008, Casile e altri, RV 238979) ovvero nel frazionamento e successiva alienazione di un complesso immobiliare già edificato, mutandone la destinazione d’uso (sez. 3, 28.2.2007 n. 13687, Signori, RV 236340; sez. 3, 21.1.2005 n. 10889, Garbali; sez. 3, 7.11.2006 n. 6396 del 2007; sez. 3 13.7.2009 n. 39078, Apponi e altri, RV 245344).

E’ stato precisato dalle citate pronunce che in tale ultima ipotesi l’alienazione frazionata dei singoli immobili, per il principio dell’accessione, è ultimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno su cui tali immobili sono stati edificati.

Nell’ipotesi di lottizzazione mista la permanenza del reato si protrae finchè dura l’attività negoziale o di edificazione, e, cioè, in tale ultima ipotesi, fino al completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti, oggetto del frazionamento (sez. 3, 23.11.1999 n. 3703, P.M. in proc. Scala R., RV 215056; cit. sez. 3, 22.5.2007 n. 19732, Monacelli, RV 236750 ed altre).

L’esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, successivamente al frazionamento dei terreni, infatti, protrae la lesione dell’interesse e diritto della pubblica amministrazione alla programmazione del territorio.

La permanenza del reato di lottizzazione abusiva dunque cessa solo quando l’intero programma lottizzazione) viene realizzato (sez. 3, 26.1.1998 n. 292, Cusimano, RV 210281).

Pertanto, è stato già sinteticamente precisato da questa Corte che "Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva mista si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento" (sez. 3, 14.7.2010 n. 35968, P.M. in proc. Risani ed altri, RV 248483).

La alienazione delle costruzioni realizzate sui singoli lotti già oggetto di frazionamento abusivo, pertanto, non costituisce un post factum non punibile, come affermato nella impugnata ordinanza, ma protrae la commissione del reato di lottizzazione mista, nella sua forma negoziale, per tutti coloro che partecipano all’atto.

E’ appena il caso di precisare che gli acquirenti degli immobili oggetto di lottizzazione abusiva concorrono nella commissione del reato, se consapevoli dell’abuso (sez. un. 27.3.1992 n. 4708, Fogliani), ovvero avrebbero dovuto rendersi conto, con l’uso della ordinaria diligenza, del contrasto del frazionamento dei terreni o degli immobili realizzati con gli strumenti urbanistici vigenti, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa (cfr. sez. 3, 13.10.2004 n. 39916, La medica ed altri;

11.5.2005, Stiflfi ed altri; 20.1.2008, Zortea; 5.3.2008 n. 9982, Quattrone; 26.6.23008, Belloi ed altri).

Ovviamente l’acquirente del singolo lotto di terreno oggetto di frazionamento ovvero dell’immobile su di esso realizzato risponde solo dell’attività illecita da lui posta in essere e non anche della successiva protrazione della commissione del reato da parte dell’autore della lottizzazione nei confronti di altri soggetti;

commissione del reato di cui saranno chiamati a rispondere solo gli effettivi concorrenti.

Sicchè la permanenza del fatto illecito per l’acquirente dell’immobile cessa o con l’atto di acquisto, se ad esso non fa seguito alcuna attività edificatoria, ovvero con il completamento dell’attività edificatoria da lui posta in essere sul lotto di terreno o sull’immobile acquistato (cfr. negli stessi sensi citata sez. DI, 5.12.2001 n. 1966 del 2002, Venuti N. ed altri, RV 220853).

E’ stato, infatti, precisato dalla citata pronuncia che la permanenza continua per ogni concorrente nel reato di lottizzazione abusiva sino a che perdura la condotta volontaria di ciascuno di essi e la possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti.

Va infine tenuto presente, ai fini della decisione, il principio di diritto affermato di recente da questa Suprema Corte, che si condivide integralmente, secondo il quale "La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, ove però sia accertata, nell’ambito di un giudizio che assicuri la possibilità di contraddittorio tra le parti, la sussistenza del reato sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo". (sez. 3, 19.5.2009 n. 30933, Costanza, RV 244247; conf. sez. 3, 6.10.2010 n. 5857 del 2011, Grovaealtri).

Sicchè deve essere esclusa la possibilità di disporre la confisca e, conseguentemente, il sequestro ad essa finalizzato nel caso in cui la prescrizione del reato si sia verificata prima dell’esercizio della azione penale, essendo tenuto in tal caso il P.M. a chiedere l’archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., senza esercitare l’azione penale, e, in ogni caso, il G.I.P. a pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., essendogli, perciò, preclusa la possibilità di accertare, nel contraddittorio delle parti, l’esistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame della vicenda nel suo complesso e delle singole posizioni dei soggetti in essa coinvolti alla luce degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo esame.

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