T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 958 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, parte ricorrente premette:

di essere stato inserito nell’elenco delle imprese ammesse alla realizzazione di programmi costruttivi per edilizia agevolataconvenzionata, giusto D.A. 3/3/2004;

di aver avviato l’iter per il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Sciacca in ordine alla realizzazione di un intervento per edilizia convenzionata per un programma costruttivo di 50 alloggi da realizzare in agro Comune di Sciacca, c.da BevieroBellante, in catasto al f.m.108, p.le 271, 272 e 275, ricomprese in un’area di cui lo stesso ricorrente è proprietario;

che il lungo iter burocratico interessava anche l’assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente che nominava un Commissario ad acta stante l’inerzia del Comune;

che, a seguito dell’insediamento del detto Commissario ad acta, l’U.T.C. del Comune di Sciacca significava che la proposta progettuale dell’istante risultava priva di alcuni documenti, segnatamente rappresentati dal parere del Genio Civile ex art.13 L.64/94, del n.o. della Soprintendenza e del parere della competente A.U.S.L.;

che a seguito dell’integrazione richiesta, l’ufficio emanava un parere istruttorio favorevole, pur evidenziando che il progetto, comportando una variante urbanistica, doveva essere oggetto di determinazione consiliare;

che la Commissione Edilizia Comunale, dopo ulteriore istruttoria e richiesta di due prescrizioni riscontrate dal ricorrente, esprimeva parere favorevole del 2/10/2008 pur evidenziando che "non risulta approvata dall’ARTA la localizzazione (di altre PEEP) di cui alla precedente delibera 115/2007" del 10/7/2007;

che infine la Commissione consiliare prima e il Consiglio Comunale in seguito hanno quindi manifestato un parere opposto nella considerazione che la delibera n.115/2007 fosse invero divenuta efficace e che la stessa, riguardando la localizzazione degli interventi costruttivi della medesima natura, ostava all’approvazione del piano proposto dal ricorrente.

Avverso la delibera n.132/2008 insorge parte il ricorrente con il presente gravame, nel quale sono articolate le seguenti censure:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt.16, 19 co.1 L.R.71/78 e art.6 L.R.9/93, eccesso di potere.

Erroneamente il Comune di Sciacca ha ritenuto che la delibera n.155/2007 fosse divenuta efficace, considerato che l’Ass.To Regionale Territorio ed Ambiente ha emanato, nei termini, la nota 26/11/2008 prot.88865 che "fa venir meno l’efficacia della deliberazione consiliare sottoposta al suo esame".

2)Violazione e falsa applicazione dell’art.176 OREL.

Considerato che delibera n.115/2007 di individuazione di altre aree per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata riguarda terreni in proprietà di parenti ed affini di alcuni consiglieri comunali (segnatamente dei consiglieri Dono Santo e Friscia Agostino), gli stessi avrebbero dovuto astenersi dalla votazione con la quale è stato rigettato il programma costruttivo del ricorrente. Invero, mercé detto rigetto, il ricorrente è tenuto a "scendere a patti" con i proprietari delle uniche aree ritenute idonee.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati, articolando altresì domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa ex art.35 L.80/98.

Resiste il Comune di Sciacca, articolando difese e chiedendo il rigetto del gravame e della connessa domanda risarcitoria, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, presenti i procuratori della parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato introitato per la decisione, che è stata riservata da collegio che si è definitivamente pronunciato in camera di consiglio del 4 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Si controverte sulla legittimità della delibera con cui il Comune di Sciacca ha respinto il programma costruttivo per edilizia popolare avanzato dai ricorrenti in ragione dell’ostacolo derivante dalla entrata in vigore di una precedente delibera n.115 del 10/7/2007 per la localizzazione, in altra area, degli insediamenti abitativi della stessa natura.

Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.

Con la prima doglianza il ricorrente censura l’illegittimità della delibera impugnata assunta nell’errato presupposto della vigenza della delibera n.115/2007 cit.. In tesi del ricorrente, detta delibera, che ai sensi dell’art.16 L.R.71/1978 equivale a variante dello strumento urbanistico generale e -in quanto tale- da sottoporre all’approvazione dell’A.R.T.A. (che deve provvedervi entro tre mesi dal ricevimento: termine ope legis esteso di ulteriori novanta giorni mercé l’art.6 L.R.9/1993), non poteva dispiegare efficacia considerato che il procedimento per il suo "consolidamento" doveva ritenersi non utilmente concluso mercé la nota dell’Asse. Regionale Territorio ed Ambiente prot.88865 del 26/11/2008. Ed invero, la delibera cit. è pervenuta all’Assessorato competente in data 30/11/2007 e quindi la nota dello stesso Assessorato deve ritenersi tempestiva rispetto all’ulteriore termine previsto dal comma 2 art.19 L.R.71/1978 (come ampliato anch’esso dall’art. 6 L.R.9/93 cit.).

La censura è da disattendere.

Premessa la mancata produzione in atti della nota da ultimo richiamata, osserva il Collegio che in ordine alla valenza del termine previsto dal comma 2 art.19 L.R.71/1978, ai fini del definitivo consolidamento degli urbanistici (generali e particolari) già adottati dai Comuni, questo Tribunale Amministrativo si è recentemente pronunciato in termini differenti alla prospettazione del ricorrente.

In particolare, con la sentenza della sez. III, 22 febbraio 2010, n. 2102, quantunque inerente ad una fattispecie in cui veniva in rilievo l’approvazione/consolidamento nei termini di cui all’art.4 L.R.71/1978 di un P.R.G., ma le cui conclusioni in punto di diritto (quanto alla valenza del dato normativo desumibile dal comma 2 art. 9 L.R. cit.) sono mutuabili per il caso qui in esame, si è precisato che "la tempestività dell’intervento assessoriale debba essere valutata unicamente alla luce del sistema di termini racchiuso all’art. 4 della l.r. n. 71 del 1978, e non anche in relazione all’applicazione dell’art. 19 comma 2 della stessa legge".

Ed invero, il termine di cui all’art. 19 comma 2 della l.r. n. 71 del 1978, nella lettura datane dalla consolidata giurisprudenza d’appello (in relazione alla approvazione del P.R.G.), è stato considerato come un ulteriore termine assegnato all’Assessorato per giungere all’approvazione del singolo strumento urbanistico (generale, speciale o relativo, come in specie, del piano di localizzazione per edilizia economica e popolare ex art.16 L.R. cit.): cosicché, quanto al piano localizzazione qui in rilievo, lo stesso dovrebbe considerarsi ordinariamente approvato nel termine massimo di 450 giorni (180 + 270). Ciò in quanto "nell’attuale regime normativo, la mancata espressa adozione di provvedimenti da parte dell’Assessorato regionale al territorio e ambiente nel primo termine" (in specie 90+ 90) dalla presentazione del piano di localizzazione per edilizia economica e popolare, determina la temporanea efficacia dello strumento urbanistico, mentre la scadenza ex co.2 art.19 L.R.71/78 del secondo ed ulteriore termine di 270 giorni (180+90) comporta l’approvazione dello stesso strumento urbanistico con un provvedimento tacito (cfr. C.g.a. n. 273/06).

Tuttavia, come evidenziato da questo Tribunale Amministrativo con la sentenza n.2102/2010 da cui il Collegio non trae ragioni per discostarsi, la questione merita una riconsiderazione globale.

Ed invero appare possibile una lettura della complessa disciplina che regola la formazione degli strumenti urbanistici tale da ritenere che il silenzioassenso si formi allo scadere del primo termine, in specie pari a 180 giorni dalla presentazione all’ARTA della delibera n. CC. n.115/2007 (per effetto del combinato disposto dell’art.6 ult.comma L.R.71/78, dell’art.119 L.R. cit e dell’art.6 L.R.9/93) e non già allo spirare dell’ulteriore temine di 270 giorni di cui al comma 2 della medesima disposizione.

Come specificato nella sentenza richiamata, l’ assunto poggia sulla considerazione che il disposto di cui all’art. 19, comma 2, della l.r. n. 71 del 1978 sia da interpretarsi, da un punto di vista temporale e sistematico, quale norma risalente ad un momento antecedente l’emanazione della l.r. n. 28 del 1991.

Ed invero, quest’ultima disciplina, all’art. 1, comma 1, ha espressamente stabilito che "entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell’articolo 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, se illegittimi, possono essere annullati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica".

In altri termini, il riconoscimento espresso di tale potere di annullamento in capo all’Amministrazione regionale sin dal momento della scadenza del primo termine, in specie pari a 180 giorni ("ai sensi dell’articolo 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71"), induce anche in questa sede il Collegio a ritenere che il provvedimento implicito di accoglimento si sia già formato alla scadenza dei primi 180 giorni decorrenti dalla presentazione all’ARTA della delibera n.115/2007, che quindi deve ritenersi valida ed efficace alla data del 29 maggio 2008.

Ciò in quanto, come già precisato da questo Tribunale con la più volte richiamata sentenza n.2102/2010, la sopravvenuta disposizione ex l.r. n. 28/91 (con cui, con riferimento al singolo strumento/piano urbanistico divenuto "definitivamente" efficace ai sensi del comma 1 art.1 L.R.28/91, sono stati fissati tempi e modalità dell’intervento assessoriale, con provvedimento di secondo grado, successivo alla formazione del silenzio significativo di cui comma 1 del medesimo art. 19) comporta, ad avviso del Collegio, il superamento del predetto secondo comma dell’art. 19 della l.r. n. 71 del 1978.

Di conseguenza, formatosi il silenzio significativo di cui all’art. 19 comma 1 della l.r. n. 71 del 1978 (come richiamato al comma 1 art.1 L.R.29/1991, ai sensi del quale "entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell’articolo 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, se illegittimi, possono essere annullati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica"), ogni "susseguente determinazione" già prevista dall’art. 19 comma 2 della l.r. n. 71 del 1978, costituente esercizio di autotutela totale o parziale, non può che trovare la sua realizzazione nell’ambito della richiamata disposizione della l.r. n. 28 del 1991.

Ebbene, così delineato il quadro normativo di riferimento, ed atteso che risulta incontestato dallo stesso ricorrente sia la data di presentazione all’A.R.T.A. della delibera n.115/2007 (avvenuta in data 30/11/2007), la nota assessoriale 26 novembre 2008 prot.88865 (quantunque non versata) risulta adottata oltre la data di consolidamento del piano (i.e.: 29 maggio 2008).

Con la seconda censura il ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera alla quale avrebbero partecipato, in violazione dell’art.176 O.R.E.L., anche due consiglieri comunali sui cui incombeva invero un obbligo di astensione.

La tesi non ha pregio.

Premesso che l’istituto dell’astensione dalle deliberazioni degli amministratori locali trova oggi riscontro nell’art.16 L.R. 30/2000, osserva il collegio che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per rinvenire, nella posizione dei consiglieri Sigg.ri Bono Santo e Friscia Agostino, alcun obbligo di astensione. Ed invero, l’art. 16, l. rg. Sicilia n. 30 del 2000 prevede l’obbligo di astensione unicamente per gli amministratori relativamente alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tuttavia "tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 16 aprile 2007, n. 638). In specie manca proprio quella correlazione immediata e diretta tra la delibera oggetto di gravame e gli interessi di parenti od affini degli stessi consiglieri. Ciò in quanto l’oggetto della delibera qui in esame non è inerisce direttamente sull’individuazione di aree di pertinenza di parenti (già individuate con la precedente delibera n.115/2007 cit., non oggetto di gravame, e rispetto alla quale non vengono quindi in rilievo analoghe problematiche inerenti l’obbligo di astensione), quanto (mediatamente) sul rigetto del piano presentato dai ricorrenti in ragione della vigenza della precedente e vigente localizzazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.

L’infondatezza del ricorso comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria articolata dal ricorrente.

La novità delle questioni di diritto esaminate indice il Collegio a ravvisare eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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