Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20003 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza predibattimentale pronunciata, senza la fissazione di udienza in camera di consiglio, il 25 maggio 2010 e depositata il 28 maggio successivo, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perchè i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione.

Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, premettendo di rinunciare alla prescrizione e di avere, anzi, interesse ad ottenere l’assoluzione nel merito e denunciando l’abnormità del provvedimento medesimo, per violazione degli artt. 469 e 598 c.p.p., sul rilievo che tali disposizioni non consentirebbero la pronuncia di sentenze predibattimentali in grado d’appello.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si deve, infatti escludere che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p. possa essere pronunciata in grado d’appello, perchè la fase degli atti preliminari al giudizio d’appello è disciplinata autonomamente rispetto a quella del giudizio di primo grado dall’art. 601 c.p.p., il quale non richiama l’art. 469 c.p.p. (Sez. 6, 13 gennaio 2010, n. 2553; Sez. 2, 21 aprile 2010, n. 16659). A ciò deve aggiungersi che la pronuncia di una tale sentenza senza la fissazione di udienza determina, in ogni caso, una violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale deve essere garantita la possibilità di rinunciare alla prescrizione e richiedere l’assoluzione nel merito.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, perchè proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *