T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-05-2011, n. 955 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 18 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 gennaio, l’odierna ricorrente espone:

– di essere proprietaria di un’area sita in Mazara del Vallo (TP), contrada San Nicolò Sottano, censita al N.C.T., foglio di mappa n. 211, p.lla n. 499, 683 e 849 – ricadente, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con decreto dirigenziale n. 177 del 14.02.2003:

– quanto alla particella n. 499, in parte a zona C/6; in parte in zona F/3 (ville e giardini); per la restante parte, in zona destinata a strada di progetto;

– quanto alla particella n. 683, in parte in zona destinata ad area di parcheggio; per la restante parte, in zona destinata a strada di progetto;

– quanto alla particella n. 849, in parte a zona C/6; per la restante parte, a zona destinata a strada di progetto; con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;

– che sebbene lo strumento urbanistico avesse conferito all’area tale destinazione, tuttavia, l’Amministrazione Comunale non aveva mai dato attuazione a tali previsioni;

– che, a seguito della decadenza del suddetto vincolo, per decorrenza del quinquennio, la ricorrente, con istanza del 18.06.2010, ha chiesto al Comune di Mazara del Vallo di attribuire all’area in interesse una nuova destinazione urbanistica;

– il Comune di Mazara del Vallo non ha riscontrato la richiesta, né ha posto in essere alcun provvedimento utile a definire la pretesa sostanziale della ricorrente;

– che, stante l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, chiedendo che sia ordinato al Comune di provvedere sull’istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, vinte le spese.

B. – Il Comune di Mazara del Vallo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

C. – Con memoria depositata il 12.04.2011, parte ricorrente ha ulteriormente esplicitato le argomentazioni a sostegno del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.

D. – All’adunanza camerale del 4 maggio 2011, il ricorso, su richiesta del difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso è fondato.

A.1. – I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, comporta l’obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza – così come è avvenuto nel caso in esame – volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, e l’amministrazione è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2004, n. 4426; T.A.R. Campania, Salerno, I, 3 giugno 2009, n. 2825; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 6 ottobre 2009, n. 1565; 25 giugno 2009, n. 1167; Catania, I, 13 marzo 2008, n. 467; 18 luglio 2006, n. 1183; 21 giugno 2004, n. 1733); fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025).

In ordine all’obbligo di provvedere, è stato evidenziato che l’obbligo gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all’esproprio, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini: Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2885).

Va, inoltre, evidenziato che i vincoli, cui risultano sottoposte le aree di proprietà della ricorrente, presentano sostanzialmente natura espropriativa.

In generale, al fine di stabilire la natura – conformativa o espropriativa – di un vincolo, va attentamente vagliato se le N.T.A. abbiano previsto la realizzazione dell’opera da parte del privato; e se, una volta indicata tale possibilità, lo stesso possa porre l’opus sul mercato e sfruttarlo economicamente: solo in tale caso, infatti, si può affermare che non vi sia uno svuotamento del diritto di proprietà.

Diversamente, qualora dell’opera realizzata, comunque destinata ad una pubblica utilizzazione, l’unico esclusivo fruitore sia l’ente pubblico (si pensi, appunto, ai parcheggi pubblici), allora si ha un sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa.

Nel caso in esame, nessun dubbio può sussistere sulla natura del vincolo in zona destinata a strada di progetto; parimenti, non può dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto per la zona destinata ad area di parcheggio, atteso che dall’esame delle norme tecniche di attuazione non è dato evincere alcuna indicazione in ordine alla possibilità che l’area a parcheggio possa essere realizzata e/o gestita da soggetti privati.

Quanto alla zona F3 (aree destinate a ville e giardini pubblici), nel caso in esame, per un verso non è stata prevista, accanto all’iniziativa pubblica, anche quella privata; per altro verso la destinazione ad area verde implica una destinazione esclusivamente pubblica (cfr. artt. 52 e 55 NTA); e la eventuale realizzazione di piccoli manufatti, nonché di servizi strettamente connessi alla cura del verde e alla sua fruizione sociale (cfr. art. 55, co.3, N.T.A. cit.), non potrebbe comportare la realizzazione di un opus suscettibile di effettivo sfruttamento in un regime di libero mercato (cfr.: C.g.a., sez. giurisd., 19 dicembre 2008, n. 1113).

Alla stregua di tali principi, non può, quindi, che prendersi atto del comportamento inerte serbato dall’Amministrazione Comunale intimata sull’istanza, presentata dalla ricorrente, tendente ad ottenere la riqualificazione dell’area sottoposta a vincoli di natura espropriativa.

Sussiste, perciò, l’obbligo del Comune intimato, in applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla ricorrente con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell’avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G..

Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mazara del Vallo sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi: al quale fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio – appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell’interessata, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

B. – Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Mazara del Vallo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell’interessata, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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