T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-05-2011, n. 953 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. L.G. ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Raffadali n. 180 del 15.09.2003, avente ad oggetto la "Rideterminazione della dotazione organica – Approvazione regolamento concorsi e delle progressioni verticali", nella parte in cui non prevede l’inquadramento del ricorrente in un qualsiasi profilo della categoria B1 equivalente a quello suo proprio di assunzione di centralinista, deducendo in punto di fatto:

– di essere stato assunto nel 1996 con la qualifica di operatore ecologico e, a seguito del superamento di concorso interno per la copertura di un posto di centralinista, III qualifica funzionale, di essere stato inquadrato in detta qualifica e mansioni dal 25.09.1999;

– che il Comune di Raffadali ha assunto, a seguito di selezione riservata a non vedenti, un altro centralinista, con inquadramento nella IV qualifica funzionale, corrispondente nel nuovo sistema di classificazione al livello B1;

– a seguito dell’assunzione di detto centralinista, di essere stato adibito ad altre mansioni, mantenendo l’inquadramento nel III livello contrattuale (A1);

– con la contestata deliberazione, il Comune di Raffadali, nell’approvare la nuova pianta organica, ha previsto solo n. 1 posto di centralinista inquadrato in categoria B1, con asserita lesione della posizione giuridica del ricorrente.

Chiede, quindi, l’annullamento, in parte qua, della deliberazione indicata, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/90, come recepita dalla l.r. n. 10/91 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Sostiene il ricorrente l’illegittimità della deliberazione di approvazione della nuova pianta organica dell’ente, per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

2) Violazione dell’art. 6 della l. n. 29/93 – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

L’amministrazione avrebbe violato la calendata norma, nel non attribuire al ricorrente, in occasione della rideterminazione della pianta organica, il giusto inquadramento nella posizione B1.

3) Eccesso di potere per violazione dell’art. 3 del c.c.n.l. applicato e violazione dell’art. 97 Cost..

L’amministrazione avrebbe attribuito, rispetto a mansioni uguali, qualifiche diverse; mentre avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione della posizione del ricorrente, inquadrandolo nella categoria B1.

4) Violazione art. 52 d. lgs. n. 165/2001.

L’amministrazione intimata avrebbe assegnato il ricorrente a mansioni inferiori, rispetto a quelle che lo stesso esercitava legittimamente (centralinista); e la rideterminazione della pianta organica avrebbe confermato tale assetto, attraverso il non corretto inquadramento.

B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Raffadali, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

C. – Con memoria depositata il 06.11.2008, si è costituito in giudizio, per il ricorrente, un nuovo procuratore, in sostituzione degli originari difensori.

D. – Con memoria depositata in vista della pubblica udienza, la resistente amministrazione comunale ha ribadito le difese già spiegate, insistendo per la reiezione del ricorso.

E. – Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, su richiesta del difensore di parte ricorrente, presente come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso non è fondato.

A.1. – Va disatteso il primo motivo di ricorso.

Va, sul punto, richiamato il consolidato e condivisibile orientamento, secondo cui l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, previsto dall’art. 7 della l. n. 241/1990, non è applicabile al procedimento volto all’adozione di un provvedimento di rideterminazione della pianta organica del personale di un ente locale, in quanto atto avente natura generale, al quale, per espressa disposizione contenuta nell’art. 13 della l. n. 241/90, non si applicano le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, contenute nel capo III (in cui è inserito l’art. 7).

Peraltro, la natura di atto avente natura generale, attribuibile a siffatto provvedimento, non viene esclusa neppure quando dal suo contenuto sia eventualmente individuabile in astratto l’ambito dei possibili destinatari dei conseguenti e successivi atti direttamente lesivi (T.A.R. Lazio, Roma, III, 1 aprile 2010, n. 5411; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 28 agosto 2006, n. 1851; T.A.R. Liguria, II, 15 novembre 2005, n. 1469; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 2 febbraio 2004, n. 834).

A.2. – Il secondo motivo è parimenti infondato.

Sostiene parte ricorrente che l’amministrazione comunale, nel rideterminare la dotazione organica, avrebbe violato la disposizione contenuta nell’art. 6 del D. lgs. n. 29/93 (oggi art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001), per avere soppresso la posizione del ricorrente in termini di corretto inquadramento.

Va, sia pure sinteticamente, rammentato che il ricorrente è stato inquadrato nella ex III qualifica funzionale (oggi categoria A), a seguito del superamento di una selezione interna indetta come mobilità orizzontale del personale; ciò, a differenza dell’operatore centralinista menzionato – rispetto al quale il ricorrente lamenta anche, come si vedrà, la disparità di trattamento -, il quale è stato assunto dal Comune di Raffadali ai sensi della l.r. n. 60/1975 in tema di assunzione di centralinisti ciechi, il cui art. 3 stabilisce che il soggetto avviato al lavoro venga inquadrato, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, con riferimento alla qualifica di archivista- dattilografo (o equipollente) e, quindi, nella ex IV qualifica funzionale (oggi categoria B: cfr. D.P.R. n. 347/1983 e C.C.N.L. 31.03.1999).

Ne consegue che, stante la tassatività delle disposizioni in materia di inquadramento del personale, l’amministrazione non avrebbe potuto accogliere la doglianza del ricorrente, di essere riclassificato all’interno della categoria B, per la elementare considerazione che il predetto era – ed è tuttora – inquadrato nella categoria A (ex III qualifica funzionale), e che un tale auspicato inquadramento potrebbe conseguire solo in esito al superamento di una selezione verticale interna.

A.3. – Da quanto appena evidenziato ne deriva l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, con cui si censura la disparità di trattamento asseritamente posta in essere dalla resistente amministrazione comunale, per avere inquadrato i due dipendenti sopra citati in categoria diversa: si rinvia, quindi, a quanto argomentato al superiore punto A.2..

A.4. – Il quarto ed ultimo motivo non merita condivisione.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, di avere subito una dequalificazione, realizzata con l’approvazione della nuova dotazione organica, censurando, in particolare, il pregresso comportamento dell’amministrazione, che lo avrebbe adibito allo svolgimento di mansioni asseritamente inferiori, rispetto a quelle di inquadramento.

Ora, trattandosi di materia interamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tale aspetto del contendere ha costituito oggetto di esame da parte del competente giudice ordinario, il quale, con sentenza n. 652/2004 (cfr. document. prodotta dalla P.A.), ha respinto il ricorso promosso dall’odierno ricorrente, tendente a conseguire l’inquadramento nella categoria B, escludendo, peraltro, che il predetto sia stato adibito allo svolgimento di mansioni inferiori.

Nessun profilo di illegittimità presenta, pertanto – quanto alla posizione del ricorrente – la nuova dotazione organica, la quale resiste al ricorso.

B. – Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato è infondato e va respinto, con salvezza del provvedimento impugnato.

C. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di San Vito Lo Capo in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *