Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20000 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 15 luglio 2010, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione dell’imputato nei confronti di un magistrato del Tribunale di Catanzaro, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe rispettato il termine di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2.

Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, perchè esso non avrebbe considerato che la causa di ricusazione, consistente nella dichiarazione di astensione dello stesso magistrato in un procedimento connesso pronunciata il 11 aprile 2008, non era stata conosciuta dall’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Nel presentare alla Corte d’appello, in data 7 luglio 2010, l’istanza di ricusazione di un magistrato del Tribunale, il ricorrente si è limitato ad affermare che: a) in un procedimento connesso con quello che lo riguarda direttamente, lo stesso magistrato aveva chiesto di essere autorizzato ad astenersi in data 11 aprile 2008; b) che tale richiesta di astensione costituiva la causa di ricusazione.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione – rilevando che il ricorrente non ha rispettato il termine di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2 – perchè lo stesso ricorrente nulla ha dedotto circa il momento in cui aveva avuto conoscenza di detta causa di ricusazione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perchè la questione della supposta tardiva conoscenza della causa di ricusazione è stata sollevata dal ricorrente, per la prima volta, con il ricorso in cassazione.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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