T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-05-2011, n. 950 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso notificato il 12 maggio 2010 e depositato il 9 giugno il sig. G.A., titolare della ditta individuale "G. di G.A.", con sede in Paternò (CT), ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Paternò in epigrafe indicato, con cui è stato ingiunto al Comune di Sommatino (CL) di pagargli la complessiva somma di Euro 7.164,06 "oltre interessi legali dalla data di ultimazione dei lavori al soddisfo", e oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 493,00.

Dolendosi che, nonostante l’intervenuta esecutività di detto decreto ingiuntivo, e (previo infruttuoso esperimento di procedura esecutiva) anche dopo la notifica di due successivi atti di diffida e messa in mora il Comune sia rimasto inadempiente, il ricorrente ha chiesto che vengano emanate le statuizioni necessarie per l’esecuzione del giudicato, ivi compresa, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune di Sommatino, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti.

In data 14 febbraio 2011 il ricorrente ha prodotto memoria (tardiva).

Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2011, su conforme richiesta del procuratore del ricorrente, che si è riportato alle già spiegate domande e conclusioni, il ricorso è stato posto in decisione.

2. – Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria (impropriamente intestata "memoria di replica", dato che, come s’è detto, l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio) depositata il 14 febbraio 2001, oltre la scadenza del termine di quindici giorni prima dell’udienza camerale (25 febbraio 2011), fissato, per i giudizi di ottemperanza, dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, del codice del processo amministrativo.

Di detta memoria, pertanto, non può essere tenuto conto.

3. – Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione di causa risulta che il decreto ingiuntivo n. 149/05 del 17 ottobre 2005 del Giudice unico del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Paternò, della cui esecuzione si tratta, è stato dichiarato "definitivamente esecutivo" il 25 gennaio 2006 e munito di formula esecutiva, giusta attestazione in data 26 gennaio 2006 della Cancelleria della predetta Sezione distaccata.

Per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza (da ultimo, Cons. St. V, 14 gennaio 2009, n. 103, e 19 marzo 2007, n. 1301; IV, 3 aprile 2006, n. 1713); e detto principio, elaborato dalla giurisprudenza, è ora recepito dal c.p.a., che all’art. 112 stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 7 febbraio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, II, 10 dicembre 2010, n. 36007).

Nella specie sussistono, poi, i presupposti di legge, atteso che:

– in mancanza di contestazioni sul punto – avuto anche riguardo al comportamento processuale del Comune intimato, che non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti od osservazioni -, è da ritenere incontroverso che, come dedotto, al predetto decreto ingiuntivo non sia stata data esecuzione da parte dell’Ente obbligato;

– risultano osservate le formalità prescritte dall’art. 90 del r.d. 642/1907 (applicabile ratione temporis), con la notifica al Comune di Sommatino, prima, del decreto ingiuntivo in questione in forma esecutiva (in data 19 febbraio 2006), e successivamente (dopo che era risultato senza esito un procedimento di esecuzione avviato con atto di precetto notificato il 3 luglio 2007), di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora in data 26 maggio 2008. (Non può tenersi conto del precedente atto di diffida che si assume notificato il 12 maggio 2007, perché l’avviso di ricevimento prodotto non reca, in alcuno dei due lati, nessuna traccia di timbro postale o altra indicazione di data);

– è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e relativa legge di conversione n. 30/1997.

Ciò posto, il ricorso va accolto. Va, pertanto, ordinato al Comune di Sommatino, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il pagamento al ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di sessanta giorni come in dispositivo: con la precisazione che restano escluse le spese del procedimento esecutivo avanti il G.O., in quanto non propedeutico né funzionale al giudizio di ottemperanza.

Per il caso di ulteriore inadempimento alla scadenza del termine come sopra assegnato, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale pro tempore del medesimo Comune di Sommatino, affinché provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di trenta giorni dall’istanza dell’interessato.

Il predetto Commissario ad acta provvederà all’uopo, se necessario, alla preliminare adozione dei provvedimenti di cui all’art. 194, comma 1 lett. a), e all’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

Copia della presente sentenza va trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:

a) dichiara l’obbligo del Comune di Sommatino (CL), in persona del legale rappresentante protempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il pagamento al ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;

b) per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui sopra, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Segretario comunale del medesimo Comune di Sommatino, per l’espletamento in via sostitutiva di tutti i necessari adempimenti nel termine di giorni trenta dall’istanza dell’interessato, ivi compresa, ove necessaria, la preliminare adozione dei provvedimenti di cui all’art. 194, comma 1 lett. a), e all’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000;

c) condanna il Comune di Sommatino, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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