Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 3105 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ILLO;
Svolgimento del processo

il Consorzio H., con sede in Roma, ha inteso partecipare alla gara, indetta dalla Prefettura di Perugia, per l’affidamento del servizio di pulizia di caserme ed uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri in Spoleto e Perugia;

Rilevato che detto Consorzio dichiara d’esser stato escluso dalla gara in esame, onde esso ha adito il TAR Umbria, deducendo vari profili di censura;

Rilevato altresì che l’adito TAR, con sentenza n. 444 del 15 settembre 2006, ha respinto la domanda attorea, dal che il presente appello;
Motivi della decisione

in relazione alla nota dianzi citata, il patrono del Consorzio appellante fa presente di voler rinunciare all’appello in esame, ancorché tal intento risulta sì depositato agli atti di causa, ma non anche notificato alle parti intimate e costituite, nonostante detto onere sia indicato nell’art. 84, c. 3, I per., c.p.a.;

Considerato allora che, stante l’inequivoca volontà dell’appellante di non proseguire più la lite, il Collegio ben può intendere la nota citata quale dimostrazione della sopravvenuta carenza dell’interesse azionato;

Considerato di conseguenza che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, con integrale compensazione, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6718/2007 RG), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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