Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 19983 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.G. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui ascritto per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, nonchè avere ceduto a tale S.C. un ovulo contenente cocaina e a tale S.V. altra sostanza stupefacente del tipo hashish.

In parziale accoglimento dell’appello dell’imputato la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta al M. nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza in ordine alla mancata determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale previsto per l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la cui sussistenza è stata riconosciuta dai giudici di merito proprio in considerazione della particolare tenuità del fatto.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l’errata applicazione dell’art. 163 c.p. e vizi di motivazione della sentenza in relazione al mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l’imputato poteva beneficiare, trattandosi di incensurato. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con riferimento alla determinazione della pena la stessa appare correttamente commisurata alla valutazione della gravità del fatto, pur tenendosi conto della concessa diminuente, sicchè la doglianza del ricorrente sul punto si sostanzia in una generica censura di merito, non deducibile in sede di legittimità.

Per completezza di esame si rileva di ufficio che non incide sulla pronuncia la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2010, in quanto la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stata dichiarata prevalente sulla contestata aggravante, sicchè quest’ultima non ha esplicato alcun effetto ai fini della determinazione della pena. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

La sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non è stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Peraltro, detto beneficio era stato espressamente chiesto con i motivi di appello, secondo quanto emerge dalla stessa parte narrativa della sentenza impugnata;

nè sussistono cause di per sè ostative alla concessione dello stesso, risultando dal certificato penale in atti che l’imputato è incensurato. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente alla carenza di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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