Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19290 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 5.7.2005 l’Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine s.r.l. proponeva appello contro la sentenza n. 388/05 del tribunale di Brescia con la quale, dichiarata la nullità del contratto a termine stipulato con P.E. per il periodo dal 7.10.02 al 6.10.03, era stato condannato alla riassunzione di quest’ultima e al pagamento in suo favore della somma di L. 1.684,66 per differenze retributive e retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora. L’appellante censurava innanzi tutto l’omessa ammissione della prova testimoniale dedotta in ordine alla sussistenza delle esigenze di carattere tecnico-produttivo e alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice. Lamentava poi l’erronea interpretazione delle norme di legge e di contratto sulla validità dei contratti a tenni ne, non essendo richiesta la specificazione all’atto della assunzione di ragioni diverse da quelle effettivamente indicate della esistenza di esigenze di carattere tecnico-produttivo. Eccepiva l’inammissibilità della condanna alla riassunzione, con la quale era stata sostanzialmente emessa una condanna alla reintegrazione, nonchè l’inammissibilità per tardività della domanda di risarcimento del danno per il periodo non lavorato e comunque l’insussistenza del diritto alle retribuzioni, anche sotto il profilo della mancanza in capo alla lavoratrice dei requisiti soggettivi, quali il decreto prefettizio, per essere nuovamente occupata presso l’Istituto. Lamentava infine l’erronea interpretazione del contratto collettivo quanto all’inquadramento nella qualifica 4^ super e la condanna alle spese processuali per un importo superiore a quelle della nota spese.

Si costituiva in giudizio l’appellata contestando in fatto e in diritto gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione e chiedendo a sua volta, in via di appello incidentale, la condanna dell’ Istituto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.

2. Con sentenza del 15.6-22.9.2006 la Corte d’appello di Brescia respingeva sia l’appello principale che l’appello incidentale.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Istituto di vigilanza con sette motivi, illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea valutazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio, ossia circa la necessità della esplicitazione e specificazione delle ragioni tecniche organizzative per l’apposizione de termine alla contratto di lavoro. La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

"è sufficiente il riferimento alle esclusive ragioni tecnico organizzative che nella fase allora in corso tra le parti non potevano essere che la riorganizzazione dei servizi nel quadro di flessibilizzazione e di sostituzione del precedente sfavore per il contralto a termine con una più ampia previsione e consenso al medesimo e ciò in una fase non fraudolenta ma contrattata espressamente con le rappresentanze sindacali".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dall’istituto di vigilanza e consistente nella sussistenza effettiva delle esclusive ragioni tecnico- organizzative poste a fondamento della apposizione del temine al contratto di lavoro.

Coni il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè contraddittorietà tra la giusta affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza, che non va ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell’istituto di vigilanza alla riammissione in servizi della P. e alla corresponsione delle retribuzioni, nonchè omessa considerazione del fatto che la ricorrente non aveva mai in nessuna sede richiesto la corresponsione delle retribuzioni quale risarcimento del danno. Formula quindi il seguente quesito di diritto: "è compatibile con l’orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude la reintegrazione nel posto di lavoro con la regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro la condanna del Istituto di vigilanza alla riammissione in servizio della signora P. e la condanna al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno che non è mai stato dalla signora P. richiesto per cui è ormai decaduta ed è preclusa dal richiederlo".

Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa la messa in mora dell’istituto di vigilanza da parte della P. con la richiesta all’Istituto stesso di reintegrazione, richiesta peraltro respinta. Formula quindi il seguente quesito di diritto: "si deve ritenere che l’Istituto di vigilanza nello stato di mora accipiendi posto che non vi è una valida efficacia messa in mora e che le prolungate trattative per una transazione pecuniaria escludevano e smentivano l’effettiva volontà della signora P. di tornare a lavorare alle dipendenze dell’Istituto di vigilanza e la pretesa messa a disposizione delle energie lavorative".

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nei colpevoli ritardi, nella trascuratezza della signora P. nel procurarsi i necessari requisiti e permessi indispensabili per la riammissione in servizio, il fatto controverso viene indicato nella non ascrivibilità all’istituto di vigilanza della responsabilità di una condotta meramente passiva: nella ritardata riammissione in servizio della signora P. da parte dell’Istituto stesso.

Col sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Richiama in particolare il contratto collettivo del 1 maggio 2001 che prevede che negli istituti di vigilanza il personale di quarto livello deve obbligatoriamente essere provvisto di porto d’anni e dotato di decreto prefettizio.

Formula quindi il seguente quesito di diritto: "può essere applicato senza un adattamento alle particolarità del settore degli istituti di vigilanza, all’obbligo di riammissione alle esecuzioni delle prestazioni del lavoratore anche quando per la sua trascuratezza non si sia posto nelle condizioni legali di porto d’armi e decreto prefettizio".

Col settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Richiama in particolare il contratto collettivo del 1 maggio 2001 nella parte in cui dispone che coloro che iniziano il servizio di guardia particolare giurata per 12 mesi siano assegnati al sesto livello e per gli altri 12 mesi al quinto livello e che solo dopo il conseguimento del porto d’armi e del decreto prefettizio diventano effettivamente guardie particolari giurate e possono legalmente svolgere i conseguenti compiti e aver diritto alla retribuzione.

Formula quindi il seguente quesito di diritto: "possono essere pretermesse, come se non esistessero, le norme della contrattazione collettiva che prevedono gradatamente il sesto livello ed il quinto livello legale e la legale possibilità di svolgere i compiti di guardie particolari giurate e la decorrenza della retribuzione solo dopo il conseguimento del porto d’anni e del decreto prefettizio?". 2. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

3. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati insieme in quanto connessi, sono infondati.

La tesi della società secondo cui sarebbe sufficiente ai fini della legittimità della apposizione del tenni ne al contratto di lavoro il riferimento generico alle ragioni tecnico-organizzative è stata la smentita dalla giurisprudenza di questa corte che più volte ha invece richiesto che le ragioni allegate a giustificazione della apposizione del termine al contratto di lavoro siano specifiche.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2011, n. 1931) ha infatti affermato, proprio in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, che il legislatore ha imposto, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005 in causa C-144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola "di non regresso") dell’accordo quadro prevede – allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori – che l’applicazione della direttiva "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo". Conf. Cass., sez. 6 – L, 16 novembre 2010. n. 23119, che ha ribadito che l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del tenni ne al contratto di lavoro è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine.

4. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa corte ha già affermato che dall’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro consegue che il rapporto non si è mai estinto ma deve intendersi come proseguito a tempo indeterminato. Si ha pertanto la cosiddetta conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato. Cfr., in proposito, Cass. sez. lav., 21 maggio 2008, n. 12985, che ha affermato che l’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001. anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Inammissibili sono poi gli altri motivi.

Il quarto motivo è inammissibile perchè sub specie di una questione di diritto afferente alla disciplina della mora accipiendi vengono mosse alla sentenza impugnata le censure solo di fatto perchè la società ricorrente si duole della mancanza in concreto di una messa in mora e del comportamento della lavoratrice che – a dire della società – non aveva espresso la volontà di riprendere l’attività lavorativa.

Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso che consiste parimenti in una censura di fatto. La sentenza impugnata con un valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria ha ritenuto la responsabilità al titolo risarcitorio della società per la ritardata riammissione in servizio della lavoratrice. La circostanza che quest’ultima non avesse inizialmente il porto d’armi ed il decreto prefettizio non esclude che la società poteva e doveva riammettere la lavoratrice ed adibirla intanto a mansioni che non richiedevano il possesso del porto d’armi.

Risulta poi parimenti inammissibile la doglianza della società ricorrente (sesto motivo) secondo cui la retribuzione sarebbe decorsa soltanto dal primo giorno di effettivo servizio della lavoratrice.

Inammissibile è anche il settimo motivo che pone un quesito di diritto formulato in termini assolutamente generici e non dirimenti ai fini della decisione della controversia. Il quesito infatti richiama genericamente, senza alcun specifico riferimento, la contrattazione collettiva che di certo in generale rileva ai fini dell’attribuzione delle qualifiche ai lavoratori dipendenti. Ma ciò non incide sulla correttezza del decisimi della sentenza impugnata.

6. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 40.00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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