Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 19982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.M. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina.

La Corte territoriale ha rigettato, tra l’altro, il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per essere stato celebrato il giudizio durante il periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale, malgrado l’espressa dichiarazione dell’imputato e del suo difensore di non rinunciare alla sospensione.

Sul punto la sentenza ha affermato che la sospensione non opera allorchè, come nel caso in esame, si sia proceduto nei confronti dell’imputato con giudizio direttissimo a seguito di convalida dell’arresto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente ripropone la questione della nullità del giudizio di primo grado e della consequenziale sentenza per essere stato celebrato malgrado la sospensione dei termini durante il periodo feriale e malgrado la espressa dichiarazione dell’imputato e del difensore di non rinunciare a detta sospensione.

Si osserva che ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 anche nei processi a carico di detenuti la sospensione dei termini non opera solo allorchè l’imputato o il suo difensore rinuncino alla sospensione.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche chieste con i motivi di appello.

Si osserva che il diniego delle genetiche non poteva essere fondato solo sulla valutazione dei precedenti dell’imputato.

Il ricorso non è fondato.

Questa Suprema Corte ha già reiteratamente affermato, con numerose pronunce, in relazione al primo motivo di gravame, che la celebrazione di un processo con il rito direttissimo comporta di per sè l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 anche in assenza di espressa rinuncia. (Cassazione penale, sez. 1^, 21 novembre 1989, Calderaio; sez. 4^, 5.11.2002 n. 3020 del 2003, Russo, RV 223942;

sez. 2^, 3.5.1991 n. 9094, Rotili ed altri, RV 188135; sez. 4^, 13.11.2002 n. 40951, Burdus, RV 223598).

Osserva la Corte, infatti, che l’urgenza del giudizio direttissimo è connaturata alla necessità di convalidare l’arresto in flagranza nei termini all’uopo previsti, pena l’inefficacia della misura, sicchè la stessa non deve essere dichiarata ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2.

L’art. 449 c.p.p., comma 3, inoltre, espressamente stabilisce che se l’arresto è convalidato si procede immediatamente al giudizio, dettando una regola che comporta necessariamente la inoperatività rispetto ad essa dell’istituto della sospensione dei termini.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Le attenuanti genetiche possono essere riconosciute solo in presenza di elementi positivi di valutazione, che secondo la sentenza impugnata non sono stati affatto prospettati nei motivi di appello.

Inoltre, il diniego delle generiche non è fondato soltanto sulla valutazione dei precedenti dell’imputato ma anche sulla sua condotta processuale, mentre è stato valutato negativamente lo stesso stato di tossicodipendenza dell’imputato con valutazione di merito, oggetto di adeguata motivazione, non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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