Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 19979 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.N. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui ascritto per avere detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, ripartita in due involucri, del peso complessivo di grammi 142,622, con un principio attivo corrispondente a grammi 53,869, pari a 359,2 dosi medie giornaliere.

La Corte territoriale, in parziale accoglimento del motivo di gravame afferente alla quantificazione della pena, ha escluso la applicazione della recidiva, rideterminando la pena inflitta al G. nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e mancanza di motivazione della sentenza.

Si deduce, che, pur non avendo formato oggetto dei motivi di impugnazione in sede di appello l’affermazione di colpevolezza, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare di ufficio la inesistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi della disposizione citata; verifica che risulta totalmente assente nella motivazione della sentenza.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Si deduce che la motivazione della sentenza appare carente in ordine alla quantificazione della pena inflitta, non avendo i giudici di merito considerato la concreta entità delle condotte ascritte all’imputato, il contesto familiare e socio economico in cui è stato commesso il fatto, la confessione dell’imputato ed il suo complessivo comportamento processuale. Il ricorso è manifestamente infondato.

Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che il ricorrente non può dolersi della carenza di motivazione della sentenza su un punto che non ha formato oggetto di contestazione in appello.

Peraltro, in ordine alla affermazione di colpevolezza, la motivazione della sentenza di appello è integrata da quella di primo grado, per l’uniformità della decisione, e i riferimenti alla sorpresa in flagranza ed alla confessione, anche se contenuti nella motivazione afferente al trattamento sanzionatorio, sono di per sè idonei ad escludere l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.. Le censure, di cui al secondo motivo di gravame, in ordine alla misura della pena sono di merito. In ogni caso, la sentenza risulta esaustivamente motivata sul punto mediante il riferimento alla gravità del fatto, in considerazione del numero delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente e i molteplici effetti dannosi per la salute che la stessa era idonea a provocare; gravità del fatto evidentemente ritenuta assorbente in relazione ad ogni altro elemento di valutazione. La ritenuta irrilevanza della confessione ha formato oggetto di adeguata motivazione mediante il riferimento alla sorpresa in flagranza, mentre non sono neppure indicati dal ricorrente quali altri elementi della condotta processuale potevano essere valutati favorevolmente per l’imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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