Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 3093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina cinese residente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Bologna.

Il rinnovo è stato negato con la motivazione che l’interessata negli ultimi due anni aveva svolto attività lavorativa solo saltuariamente e per brevi periodi, e di conseguenza non aveva raggiunto i livelli minimi di reddito richiesti dalla normativa.

2. L’interessata ha fatto ricorso al T.A.R. EmiliaRomagna, ma il ricorso è stato motivatamente respinto.

La ricorrente ha quindi proposto appello.

3. Questo Collegio osserva che la sentenza appellata è sorretta da una motivazione puntuale e circostanziata, con la quale si evidenzia la fondatezza dei motivi addotti dalla Questura per negare il permesso di soggiorno.

L’atto di appello, in realtà, non smentisce alcuno degli elementi di fatto dettagliatamente indicati nel provvedimento della Questura e nella sentenza del T.A.R.; e non contiene neppure argomenti tesi ad evidenziare supposti errori logicogiuridici nell’uno e nell’altro documento.

4. L’appellante, invece, si dedica piuttosto ad invocare elementi sopravvenuti che, a suo dire, potrebbero – o dovrebbero – condurre la Questura ad adottare un provvedimento diverso.

Il Collegio, senza entrare nel merito di tali ultime prospettazioni, osserva che queste sono del tutto irrilevanti nella presente sede, nella quale si può discutere soltanto della legittimità di un ben individuato atto amministrativo, con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato emanato.

Le situazioni sopravvenute (fra cui il nuovo stato di famiglia) dovrebbero, semmai, formare oggetto di una nuova istanza da rivolgere all’autorità di pubblica sicurezza.

5. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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