Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 3092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia trae origine dalla pretesa del sig. P.R., funzionario della Polizia di Stato, di ottenere la speciale indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.

La domanda presentata in tal senso è stata respinta dall’Amministrazione, con la motivazione che nella specie il trasferimento d’ufficio era stato disposto verso una nuova sede di servizio ubicata bensì in altro comune, ma distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.

Donde il ricorso dell’interessato, basato sull’argomento che la legge n. 86/2001 – a differenza della normativa previgente nella stessa materia – non stabilisce un limite minimo di distanza fra la sede di provenienza e quella di destinazione, sempreché siano ubicate in comuni diversi.

Il ricorso dell’interessato è stato respinto. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 8211/2010, ha invece accolto il suo appello. Ciò all’esito di un’approfondita esegesi della norma vigente, la quale, ad avviso di quel Collegio giudicante, ha soppresso il requisito della distanza non inferiore a 10 km, previsto invece dalla normativa anteriore.

2. Il Ministero dell’Interno chiede ora la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.

L’interessato non si è costituito.

Infine il ricorso è stato discusso e preso in decisione.

3. Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c., ammette la revocazione "se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie, secondo il Ministero, il "fatto" erroneamente supposto "inesistente" dal Collegio giudicante sarebbe costituito da numerosi precedenti giurisprudenziali nel senso della implicita permanenza del requisito della distanza.

In pratica, viene addebitato al Giudice di avere adottato una determinata interpretazione della legge, difforme da quella recepita in precedenti pronunce, le quali non risultano menzionate nella sentenza e dunque sarebbero state ritenute erroneamente "inesistenti".

4. A questo Collegio sembra evidente che l’errore, ammesso che sia tale, non riguarderebbe il "fatto", ossia la realtà processuale; bensì il "diritto", ossia l’individuazione e l’interpretazione della normativa applicabile nella fattispecie.

D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti.

Nel caso in esame, la motivazione – pur omettendo di citare i precedenti – appare ampia ed argomentata ed anche plausibile, quando afferma che la disciplina e i presupposti dell’indennità di trasferimento sono dettati in maniera esaustiva dalla legge n. 86/2001 e che pertanto non vi è spazio per esigere (anche) i diversi requisiti dettati dalla legge previgente.

Ma, quand’anche si trattasse di una motivazione sommaria, apodittica e poco convincente, il problema non sarebbe comunque riconducibile alla figura dell’errore di fatto di cui all’art. 395, cod. proc. civ..

5. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, dichiara inammissibile la domanda di revocazione. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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