Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 19976 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di T.M. e P.M. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, loro ascritto per avere detenuto, in concorso con F.M., grammi 112 di sostanza stupefacente del tipo eroina, allo scopo di farne cessione a terzi.

I tre imputati erano stati fermati in (OMISSIS) a bordo dell’auto del P., guidata da quest’ultimo. A seguito di un controllo veniva trovata addosso al F. la sostanza stupefacente di cui alla contestazione. Secondo l’ipotesi dell’accusa i tre imputati, tutti tossicodipendenti, si erano recati da (OMISSIS) per acquistare in detta località la sostanza stupefacente, che avrebbe successivamente formato oggetto di spaccio, salvo un residuo uso personale. La Corte territoriale, in sintesi, ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano sostenuto la propria estraneità ai fatti, per avere ignorato l’acquisto della sostanza stupefacente da parte del F. ovvero il suo quantitativo per quanto riguarda la posizione della T. e quest’ultima chiesto, in subordine, la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del P. denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, nonchè mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza sul punto della affermazione di colpevolezza dell’imputato.

In sintesi, si denuncia carenza di motivazione della sentenza in ordine alle ragioni per le quali è stata ritenuta non attendibile l’affermazione del P. di essersi limitato a dare un passaggio al F., suo amico, ed alla fidanzata di questi, T.M., ignorando che nell’occasione il F. avrebbe acquistato la sostanza stupefacente. Le affermazioni dell’imputato, peraltro, avevano trovato concordante riscontro in quelle dello stesso F. e della T., i quali avevano confermato che il P. ignorava Io scopo del viaggio. Si aggiunge che in ogni caso non sussiste alcun elemento che provi la consapevolezza da parte del P. del quantitativo di sostanza stupefacente che il F. era intenzionato ad acquistare e che la destinazione dello stupefacente ad uso non personale è stata erroneamente desunta dal solo dato quantitativo.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per carenza di correlazione tra affermazione di colpevolezza e contestazione. Si osserva che la sentenza impugnata ha, in ogni caso, affermato il concorso del P. nel successivo trasporto della sostanza stupefacente, trasporto che non ha formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si reitera la denuncia di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In sintesi, si deduce che le concordanti dichiarazioni del P., del F. e della T. in ordine al fatto che in ricorrente non era consapevole dello scopo del viaggio sono state ritenute inattendibili sulla base di mere illazioni, quale il fatto che Ravenna è un buon mercato per l’acquisto di eroina, o di elementi di vantazione irrilevanti, quali l’appartenenza dell’auto al P., la condizione di tutti e tre gli imputati di tossicodipendenti ed altre.

Con un unico motivo di gravame la difesa della T. denuncia a sua volta violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e vizi di motivazione della sentenza.

Nella sostanza la ricorrente ribadisce che tutte le risultanze probatorie dimostrano che solo il F. aveva proceduto all’acquisto della sostanza stupefacente e che non vi sono elementi per ritenere che la T. fosse consapevole dell’acquisto e soprattutto della quantità di eroina che il F. era intenzionato ad acquistare. Si aggiunge che, secondo la motivazione della sentenza di appello, la sostanza stupefacente era destinata ad essere divisa tra i tre imputati, con la conseguenza che ai fini della concessione della chiesta diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, doveva tenersi conto solo della frazione di droga che sarebbe spettata alla T. in relazione alla cui posizione poteva riconoscersi l’attenuante richiesta.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va in primo luogo osservato in ordine alle deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso del P., riguardanti l’errata esclusione dell’uso personale della sostanza stupefacente in considerazione del solo dato quantitativo, che le stesse sono inammissibili, trattandosi di questione non dedotta nella sede di merito.

Sempre in via preliminare, in relazione alla eccezione di carenza di correlazione fra affermazione di colpevolezza e imputazione, di cui al secondo motivo di gravame di detto ricorrente, va affermata la tardività della relativa eccezione, trattandosi di nullità a regime intermedio non dedotta in sede di appello (cfr. sez. 5, 28.9.2005 n. 44008, Di Benedetto ed altro, RV 232805) e, in ogni caso, la sua infondatezza, dovendosi rilevare che il trasporto della sostanza stupefacente ne implica necessariamente la detenzione.

Nel resto i motivi di gravame del P. e quello in punto di responsabilità della T. si esauriscono sostanzialmente nella censura della valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito.

Peraltro, la sentenza sul punto della affermazione di colpevolezza di entrambi i ricorrenti si palesa adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.

In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che non si è trattato di un passaggio occasionale dato dal P. all’amico ed alla compagna di questi, ma di un viaggio per una meta molto distante, sicchè si palesa logica la deduzione di cui alla sentenza, secondo la quale è inverosimile che gli imputati, come da loro sostenuto, avessero solo voluto fare un giro.

Si aggiungono, poi, gli ulteriori elementi di valutazione indiziaria, quale la comune condizione di tossicodipendenza degli imputati, il luogo di destinazione del viaggio, che secondo i giudici di merito costituiva un buon mercato per l’acquisto dell’eroina; affermazione che trova riscontro nello stesso assunto difensivo del P., secondo il quale il F. lo avrebbe rassicurato che "non si veniva per droga".

E’, infine, infondata l’ultima deduzione della ricorrente T. in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Trattandosi di concorso di persone nel reato, correttamente è stato considerato, ai fini della valutazione della gravità del fatto, l’intero quantitativo di sostanza stupefacente, a nulla rilevando la successiva suddivisione della droga tra i correi.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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