Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 3089 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sè e su delega di De Lorenzo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società H., attuale appellante, ha proposto nel 2004 un ricorso davanti al T.A.R. Marche, ivi iscritto al n. 627/2004 R.G., avverso atti del Comune di Cartoceto.

Con decreto presidenziale n. 1731/2010 il ricorso è stato dichiarato perento, in applicazione dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69.

Com’è noto, la normativa richiamata prevede che relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni venga notificato alle parti, a cura della segreteria del T.A.R., un apposito avviso; dopo di che la parte ricorrente deve depositare, entro sei mesi, una nuova istanza di fissazione firmata personalmente dall’interessato (oltre che dal suo difensore). In mancanza, il ricorso viene dichiarato perento. Contro il decreto di perenzione è ammessa l’opposizione al Collegio.

2. La società H. ha presentato opposizione al decreto di perenzione, ammettendo di non aver presentato la nuova istanza di fissazione ma deducendo di non aver mai ricevuto l’avviso.

3. L’opposizione è stata respinta dal T.A.R. con l’ordinanza collegiale n. 130/2010.

La decisione è basata sulla considerazione che "la ricorrente non ha provato di non aver ricevuto la comunicazione" mentre dagli atti di ufficio risulta che essa "era stata inviata via fax dalla segreteria del Tribunale ai domiciliatari dei difensori delle parti".

4. L’ordinanza viene ora impugnata davanti a questo Consiglio dalla società già ricorrente in primo grado.

L’appellante ripropone la sua affermazione che l’avviso non le è mai pervenuto e che la modalità di comunicazione prescelta dalla Segreteria (messaggio fax) non si può ritenere equivalente alla notificazione, quanto meno in mancanza della prova del ricevimento. In subordine chiede di essere rimessa in termini con il beneficio dell’errore scusabile.

5. Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.

Infatti, l’art. 9 della legge n. 205/2000 richiedeva che l’avviso preordinato alla perenzione dei ricorsi ultradecennali (poi ultraquinquennali) fosse "notificato" alle parti, e non semplicemente "comunicato".

Sui requisiti della "notificazione" e rispettivamente della "comunicazione", in questo contesto e a questi, fini si potrà forse discutere; e si potrà discutere pure se e a quali condizioni una mera "comunicazione" si possa considerare equivalente alla "notificazione".

Ma qui non occorrono particolari approfondimenti, giacché sembra evidente che la notificazione si differenzi dalla comunicazione per un "quid pluris" di formalità e di solennità e comunque per la particolare efficacia probatoria inerente all’attestazione del pubblico ufficiale (notificatore) di aver consegnato l’atto, personalmente o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questa luce, appare chiaro che il semplice invio di un messaggio fax non integri la fattispecie della notificazione.

E non si può invocare il principio della equivalenza delle forme richiamando l’art. 156, terzo comma, del codice di procedura civile, in quanto il presupposto per l’applicazione di tale principio è che l’atto carente di forma abbia raggiunto lo scopo. Ma nel caso in esame non si ha alcuna prova che il fax sia stato effettivamente ricevuto, né che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso.

E’ significativo che nella decisione appellata si affermi che "la ricorrente non ha provato di non aver ricevuto la comunicazione", quasi che l’onere della prova (negativa) incombesse sul destinatario dell’avviso, laddove incombe sul mittente l’onere di provare che il messaggio sia stato non solo inviato ma altresì ricevuto.

6. In conclusione, l’appello va accolto; l’ordinanza impugnata va annullata e il processo va rinviato al giudice di primo grado, a norma dell’art. 105 c.p.a..

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, accoglie l’appello ed annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado per l’ulteriore corso. Compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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