Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-05-2011, n. 20059 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

AGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 19 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Pavia letta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero concedeva per l’esecuzione di attività di indagine, consistente nell’espletamento di consulenza tecnica, termine di sei mesi. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’indagato V.C., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per abnormità sul rilievo che su opposizione delle persone offese alla richiesta di archiviazione già con ordinanza del 19.9.2009, erano state disposte ulteriori indagini; che il termine massimo per il completamento delle indagini era già stato prorogato; che, nonostante con la nuova richiesta di archiviazione il PM avesse rappresentato che la nuova attività di indagine eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pavia, il GIP invece di invitalo a formulare l’imputazione reiterava provvedimento con il quale disponeva nuove ulteriori indagini.

Con memoria difensiva del 5.4.2011 il ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G..
Motivi della decisione

Giova premettere che l’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti: uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo, e l’altro di natura funzionale, allorchè pur corrispondendo in astratto l’atto allo schema processuale, risulti emesso al di fuori delle ipotesi previste e dei casi consentiti e sia idoneo a determinare una stasi del processo irreversibile (Cass. Sez. Un. N. 26 del 2000, Magnani; Sez. 3, n. 3769 del 2000; Cass. n. 14384 del 2003; Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2007, Pm C. Battistella).

In entrambi i casi la ritualità del processo può essere ripristinata solo mediante la rimozione del provvedimento abnorme.

Tale necessità giustifica la ricorribilità diretta per Cassazione del provvedimento abnorme. (Cass. sez. 3, n. 23930 del 2010).

Nel caso in esame non risulta che si sia determinata stasi del processo irreversibile, posto che il P.M. non ha rifiutato di dare corso alle ulteriori indagini disposte dal Giudice.

Come rilevato nella requisitoria scritta del P.G. l’eventuale illegittimità dell’ulteriore attività di indagine non ne determina l’abnormità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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