Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19279 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/10/02 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da D.C.M.L. diretta a sentir accertare l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con la società Poste Italiane s.p.a. in relazione ai periodi 17/3/98 – 30/4/98 e 22/6/98 – 30/9/98, conclusi, rispettivamente, per le esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell’ente, di cui all’art. 8 del ccnl del 26/11/94 (con proroga fino al 30/5/98), e per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, in base al secondo comma della predetta norma collettiva.

Tale sentenza, impugnata dalla lavoratrice, fu confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 29/5 – 10/7/06 che ribadì la legittimità dell’apposizione del termine ai suddetti contratti alla luce della L. n. 56 del 1987, art. 23 e delle norme degli accordi collettivi di riferimento (art. 8 del ccnl 26/11/94 e degli accordi attuativi del 25/9/97 e del 16/1/98) , compensando, nel contempo, le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione la D.C., la quale affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 2 e 3 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 e ss. c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Si sostiene, la nullità della proroga, operata fino al 31-5-1998, al primo contratto avente scadenza 30-4-1998, proroga che era stata determinata dalla rappresentata insorgenza di esigenze contingenti ed imprevedibili dovute alla trasformazione dell’ente Poste.

Al riguardo la lavoratrice ritiene che la società, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dato prova della sussistenza di tali esigenze e che nella fattispecie era applicabile la L. n. 230 del 1962, art. 2 norma richiamata anche nel documento da lei sottoscritto per accettazione; inoltre, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato dovevano essere ontologicamente diverse da quelle che avevano giustificato l’originaria apposizione del termine; infine, la L. n. 56 del 1987, art. 23 non conteneva alcun precetto che potesse condurre l’interprete ad applicare la stessa disciplina all’ipotesi di proroga regolata dalla L. n. 230 del 1962, artt. 2 e 3.

Il motivo è infondato.

Invero, la tesi della lavoratrice, che è stata respinta dalla Corte d’Appello, la quale ha affermato la legittimità di tale primo contratto prorogato, è stata più volte disattesa da questa Corte in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 24-9-2007 n. 19696), sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione.

D’altronde, come esattamente ricordato dalla società controricorrente, con l’accordo del 27 aprile 1998, citato anche nella sentenza impugnata, le parti, dopo aver concordato un certo assetto relativo allo smaltimento delle ferie (comma 1, che non interessa in questa sede) hanno stabilito quanto segue al comma 2:

"Le parti prendono atto, inoltre, che l’Azienda, dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione". A comma 2 si prevede che "pertanto, le stesse parti convengono che, per fronteggiare le esigenze di cui al comma 2 del presente accordo, l’azienda disporrà la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come previsto dalla normativa vigente in materia".

Orbene, alla luce del suddetto accordo la censura deve ritenersi del tutto infondata: infatti, la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che la proroga del contratto in esame trova piena legittimazione nella sopravvenienza di esigenze contingenti ed imprevedibili, deve essere considerata pienamente corretta in relazione al contenuto del suddetto accordo nel quale le parti contrattuali si sono date atto dell’esistenza di tali esigenze ed hanno concordato, per far fronte alle stesse, la proroga di trenta giorni per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998; non giova, in senso contrario sottolineare che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel delegare all’autonomia collettiva la previsione di ipotesi diverse ed ulteriori di apposizione del termine al contratto di lavoro, nulla ha disposto in materia di proroga; l’accordo sopra citato, infatti, non prevede una nuova e diversa disciplina della proroga, ma contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge ( L. n. 230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga;

una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze.

Pertanto, la sentenza impugnata è coerente con i suddetti principi e non merita le censure che le sono state mosse col primo motivo del presente ricorso.

2. Col secondo motivo è lamentata l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio circa la cessazione dell’efficacia del ccnl di settore alla data del 31 dicembre del 1997, con conseguente inapplicabilità dell’art. 8 del predetto ccnl atto a giustificare il termine apposto all’ultimo dei rapporti inter partes ( art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè la violazione dell’art. 8 del ccnl dei dipendenti dell’ente Poste Italiane del 26/11/94 e dell’art. 1362 e ss c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Anzitutto, la ricorrente si duole, attraverso la prima parte della censura, dell’omessa pronunzia, da parte della Corte d’appello, sull’eccezione sollevata sin dal primo grado in ordine al fatto che, allorquando era stato concluso il contratto per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo 22/6/98 – 30/9/98, non era più vigente il ccnl di settore, scaduto al 31/12/97 ex art. 87 del ccnl 1994/97, e formula al riguardo il seguente quesito: "E’ vero che il giudice si deve pronunciare su tutta la domanda proposta dalla parte attrice?".

Tale motivo è, anzitutto, improcedibile non potendo tralasciarsi di rilevare che, in spregio a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente non si è premurata di depositare il testo integrale del contratto collettivo richiamato a sostegno della suddetta doglianza. Oltretutto, non può non rilevarsi che la produzione stessa del contratto collettivo non è nemmeno indicata tra gli atti annoverati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni. Si concretizza, in tal modo, una evidente causa di improcedibilità, atteso che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata a sostegno del motivo in questione. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui ai citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa." Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata", (conforme anche a Cass. sez. lav. n. 4373 del 23/2/2010).

Da ultimo le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 20075 del 23/9/2010, hanno statuito espressamente che " l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell’accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d’ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell’effettività del contraddittorio, l’art. 384 c.p.c., comma 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione". Inoltre, si delinea anche un motivo di inammissibilità di tale parte iniziale del secondo motivo, posto che la lamentata omessa pronunzia sulla specifica eccezione della supposta scadenza del ccnl di riferimento non è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si è, infatti, chiarito (Cass. sez. 3 n. 12952 del 4/6/2007) che "la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5. anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile".

Sotto un diverso aspetto la ricorrente muove, poi, un ulteriore rilievo alla sentenza con riferimento alla circostanza dell’apposizione del termine concernente il secondo contratto concluso in relazione al periodo feriale 22/6/98 – 30/9/98, adducendo che il solo richiamo al dato temporale giugno-settembre operato dal giudice d’appello è da considerarsi insufficiente al fine di giustificare il ricorso a tale tipologia contrattuale, cioè quella contraddistinta dalla necessita di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, atteso che sarebbe mancata la prova, da parte della società che ne era onerata, della carenza di personale dovuta alla fruizione massiccia delle ferie da parte dei dipendenti in ruolo presso l’ufficio cui era stata destinata. Tale specifica censura è infondata.

Questa Corte intende, infatti, ribadire la propria giurisprudenza, formatasi nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella sua originaria formulazione (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), la quale, con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

La violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione "in concomitanza"; inoltre, altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assentì per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Atteso che la sentenza impugnata ha interpretato correttamente la normativa in esame, avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, tale specifico motivo deve essere rigettato.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario e di Euro 40 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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